Meritocrazia ‘ad personam’

di Giuseppe de Filippo
Pubblicato il 7 febbraio, 2010

Il figlio del fornaio indossa il vestito da sindaco (i17.tinypic.com/43hbwpy.jpg)

Il figlio del fornaio indossa il vestito da sindaco (i17.tinypic.com/43hbwpy.jpg)

Manfredonia – MERITOCRAZIA ad personam o valutazione del personale in delega al solo. Chissà cosa ne penserebbe oggi Michael Young, l’autore del testo ‘Rise of the Meritocracy”, il primo a trattare dell’argomento, relativamente all’utilizzo (inappropriato) della meritocrazia, intesa come un sistema sociale (e forma di governo) nella quale l’assegnazione, la distribuzione della ricchezza, ma anche la partecipazione del potere, sono correlazionate (direttamente o meno) ad un sistema di premio, e valore, e meno invece ad appartenenze “lobbistiche, familiari, clienterali, più che forme nepotiche, e/o a caste economiche intese come oligarchiche”. Nel suo testo del 1958, Young utilizzò il termine meritocrazia in senso dispregiativo, immaginando infatti un futuro distopico (per distopìa o antiutopìa, pseudo-utopìa, utopìa negativa o cacotopia si intende una società indesiderabile sotto tutti i punti di vista. In opposizione a utopìa), nel quale la posizione sociale di un individuo era determinata dal suo “quoziente intellettivo e/o dallo sforzo”. Nel testo di Young, questo sistema sociale conduceva fondamentalmente ad una vera e propria rivoluzione sociale; un governo nel quale le masse rovesciavano l’élite e le amministrazioni centrali, “divenute arroganti e scollegate dai sentimenti del pubblico”. Il rischio di perdere il consenso delle masse popolari è un’incognita (insidiosa) che ogni uomo deve costantemente affrontare. Deve quotidianamente essere pronto anche a subire. Certo, una forma governativa che si fondi tangibilmente su un sistema di tipo meritocratico consentirebbe una funzionalità ‘a prescindere’ di Stati, regioni, di stanze (ovattate) dei bottoni, di caste, ordini e persino di redazioni di giornali (nelle quali spesso le progressioni verticali avvengono per indefiniti criteri e fattori). Ma l’utilizzo della meritocrazia potrebbe anche rappresentare un apparato di scopo imprudente (inteso come un mezzo atto al raggiungimento di un fine) nello stesso obbiettivo (lungimirante) di perseguire (e indi) conseguire il consenso della gente.

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Lo spunto per analizzare un utilizzo, corretto o meno, di un sistema meritocratico, inteso sempre come una ‘valutazione ed assegnazione di deleghe, compiti amministrativi o generali, così come della ricchezza in senso lato”, in base al merito e al valore, ci è dato questa settimana dalle recenti istituzioni dell’Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani, del presidente Sergio Chiamparino) in merito alle prime linee guida sull’applicazione della riforma Brunetta negli enti locali. Da queste prime indicazioni, il ‘pallino della meritocrazia’, nelle amministrazioni delegate alla valutazione del personale, sarà ora affidata ai primi cittadini (presenti, passati e dunque anche futuri). Difatti agli amministratori di una cittadina spetterà ora, “oltre alla nomina degli organismi indipendenti di valutazione”, anche la ricezione, da parte degli stessi, “di una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice”, oltre alla partecipazione costante “delle tappe principali” tese alla costruzione delle pagelle dei dipendenti, “dalla definizione degli obiettivi al monitoraggio in corso d’opera”. Gli stessi organismi cd “indipendenti” potranno ora essere rappresentati anche dagli attuali nuclei di valutazione, purchè i loro componenti “rispettino i requisiti di competenza ed indipendenza” previsti dallo stesso Dlgs 150/2009. Interessante la disposizione per la quale gli enti locali non avrebbero ora nessuna deroga in merito ai limiti relativi ai tetti massimi di incarichi dirigenziali conferibili all’esterno, mentre sarà invece progressivo l’adeguamento alle nuove regole nella disciplina delle progressioni orizzontali e verticali. Le indicazioni sulle prime linee guida dell’Anci sono state presentate a Roma, lo scorso venerdì 5 febbraio, nel corso di un convegno organizzato dall’associazione, relativamente all’attuazione della riforma Brunetta nell’ambito dell’operazione trasparenza per i comuni, con riferimento ai meccanismi premiali per i dipendenti alle nuove regole della contrattazione.

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IL RUOLO DEL SINDACO – La prima indicazione importante arriva dall’identificazione nella figura del sindaco con “l’organismo politico amministrativo”, delegato quindi, secondo la riforma, a presenziare in tutte le tappe principali della meritocrazia secondo il modello Brunetta. Sul tavolo dei sindaci saranno presenti, pertanto, le pagelle dei dirigenti di vertice, “suggerite”, in un certo modo, dall’organismo indipendente di valutazione. Due le valutazioni che saranno fornite ora dallo stesso organismo: una di tipo individuale, “che per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative” dovrà fondarsi ora su obiettivi “ad personam”, mentre per il resto del personale si dovrà fare riferimento a delle missioni di gruppo, e a quella delle “unità organizzative”. In questo modo, i sindaci dei comuni “più piccoli”, vale a dire di quelli meno popolati, saranno automaticamente esclusi dall’individuazione di queste articolazioni, “a causa della impraticabilità di una suddivisione di obiettivi fra singole figure e personale complessivo”. Con la riforma Brunetta è stato introdotto anche un terzo livello di valutazione, relativo agli enti nel loro complesso (e quindi in concorrenza), ma spetterà in ogni modo alla stessa commissione nazionale il compito di individuare i parametri di base.

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A livello organizzativo, con la riforma Brunetta si introducono anche delle importanti novità da applicare nei comuni “con scadenze diverse”. I tetti massimi stabiliti per la dirigenza esterna, nonostante siano inseriti in un articolo relativo alle sole amministrazioni centrali, interesserano anche i comuni privi della loro ‘specificità interpretativa’ (G.Trovati-Sole24Ore). Per l’Anci la mancata applicazione dei vincoli potrebbe originare dei profili di responsabilità per le stesse amministrazioni. E’ stato invece fissato a dicembre 2010 il termine massimo, per i comuni, per poter applicare le nuove regole in merito all’attuazione delle progressioni cd ‘verticali’ solo tramite l’attivazione di concorsi, e/o bandi, pubblici. Una norma, una deroga che cancella quindi ogni minima possibilità di prefissare delle ‘promozioni già programmate’. Per la riformazione delle progressioni cd orizzontali, con una valenza di tipo economica negli enti, bisognerà invece attendere i provvedimenti relativi al nuovo contratto nazionale.

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