Droga: smantellata rete spacciatori, 25 arresti a San Severo (FOTO)

Una passata conferenza stampa della Mobile di Foggia. Stamane eseguite 25 ordinanze di custodia cautelare per traffico di droga ed estorsioni (ST)
“San Severo centrale di rifornimento di droga”. Smantellata dunque una rete di spacciatori di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana, eroina e cocaina), che aveva fatto di San Severo una centrale di rifornimento di droga non solo per la Capitanata, ma anche per il Molise; in base a quanto emerso, l’operazione nasce da uno dei numerosi atti intimidatori nei confronti di negozi e circoli ricreativi che nella seconda meta’ del 2009 si stavano verificando nella cittadina foggiana e che avevano reso particolarmente preoccupante la situazione dell’ordine pubblico tanto da generare un “vero e proprio allarme sociale”.
Gravi indizi sono emersi a carico del pluripregiudicato Severino Palumbo, in libertà nel maggio del 2009 “dopo aver scontato piu’ di dieci anni di carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, armi e droga”. L’uomo avrebbe agito insieme a un altro sanseverese, Nicola Ciro Sfecola, per una estorsione ai danni di un circolo privato.
Come riferito dalle agenzie nazionali, indagando su questi episodi estorsivi, attraverso anche intercettazioni ambientali e telefoniche, gli investigatori foggiani, coordinati dall’Antimafia di Bari, sono riusciti a individuare la fitta rete di trafficanti e spacciatori (della quale sia Palumbo che Sfrecola risultano estranei) che per anni hanno gestito il mercato della droga a San Severo, ma in grado di rifornire anche spacciatori delle zone limitrofe (in modo particolare Apricena) e di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Nell’operazione odierna sono finite in carcere anche cinque donne.
Redazione Stato@riproduzione riservata
LE FOTO SEGNALETICHE DIVULGATE DEGLI ARRESTATI




























2 Commenti
Da: Avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Appellare qualcuno come “evasore” può configurare il reato di diffamazione!
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 29 marzo 2012 n. 5063, ha condannato, per il reato di diffamazione, un parlamentare il quale, durante una trasmissione televisiva, aveva accusato un suo ex collega di essere un “evasore” ,dichiarando: “siamo in un Paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente!”
Il parlamentare “offeso” aveva ravvisato nell’accusa televisiva, ricevuta pubblicamente, gli estremi del reato di diffamazione, ai sensi dell’ art. 595 del Codice Penale; di contro, l’intervistato, aveva sostenuto nella sua difesa che la predetta affermazione contemplasse in realtà un “fatto notorio”.
A sostegno della notorietà dell’affermazione enunciata in TV , il “diffamante” aveva dichiarato che, in passato, il collega parlamentare “ aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali!”.
La Corte di Appello, investita della vicenda, aveva ravvisato una “lesività” dell’affermazione enunciata in TV, condannando il parlamentare, per il reato di diffamazione, al pagamento di € 10.000 a titolo di risarcimento.
L’art. 595 c.p., difatti, enuncia espressamente che “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Dalla lettura della norma emerge, quindi, che la finalità della stessa consiste nel tutelare l’altrui reputazione da affermazioni che possono rilevarsi lesive della stessa.
Il mezzo della stampa rappresenta, come disciplinato al terzo comma, solo una modalità di realizzazione della condotta, non un elemento strutturale della stessa mentre, è considerato un elemento essenziale, l’assenza della persona stessa ( questa è la differenza principale tra il reato di diffamazione e quello di ingiuria).
La reputazione della persona è quindi lesa nel caso in cui le affermazioni siano “disonoranti” e, nel caso predetto, la Corte di Appello, in contrasto con la decisione del Tribunale di Roma, aveva sostenuto la “gratuità” delle offese nei confronti dell’ex Ministro, evidenziando che “il fatto notorio, posto a fondamento della decisione del Tribunale, non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il convenuto. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del diffamato perché gratuite“.
E con la sentenza del 29 marzo 2012 n. 5063 la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione alla Corte di Appello , affermando che la “notorietà” del fatto deve essere intesa in senso rigoroso e, per l’intera collettività, deve avere una certezza tale da non poter essere contestata.
Sull’argomento interviene, altresì, l’avv. Eugenio Gargiulo il quale, in conclusione, evidenzia come i Giudici di Piazza Cavour già in passato si fossero pronunciati su problematiche simili, sostenendo (a tal proposito si veda Cassazione n. 23978/2007) che “il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza de apparire indubitabile e incontestabile” e, in ossequio al precedente orientamento, non hanno ritenuto sussistere,pertanto, l’esimente nei confronti del parlamentare rilasciante la suddetta dichiarazione diffamatoria!
Foggia, 7 maggio 2012 Avv. Eugenio Gargiulo
25 rifiuti in meno!