Monopoli, rapina Cassa Risparmio Genova, fermati 3 cerignolani | Cronaca

Monopoli, rapina Cassa Risparmio Genova, fermati 3 cerignolani

Volanti Commissariato durante controlli , 3 arresti per rapina CRGenova a Monopoli (archivio)

Monopoli – PERSONALE del locale Commissariato di P.S. ha tratto in arresto in flagranza di reato, tre ventunenni di Cerignola, di cui due con precedenti di Polizia, resisi responsabili di rapina aggravata in concorso, furto di autovettura e resistenza a Pubblico ufficiale.


L’intervento.
Alle ore 9,30 circa giungeva sull’utenza 113 una segnalazione telefonica anonima, nella quale una persona riferiva di aver assistito all’uscita precipitosa dall’Agenzia Bancaria Carige, a Monopoli, di un individuo che saliva a bordo di una Fiat Uno, diretta velocemente in direzione della stazione ferroviaria. Immediatamente gli agenti appuravano che l’autovettura trasportava tre persone coinvolte nella rapina avvenuta poco prima presso il suddetto istituto bancario. La stessa veniva intercettata da un’auto civetta del Commissariato, in uscita dalla città. Prontamente inseguita veniva definitivamente bloccata in contrada Chiesa dei Morti di Monopoli, in corrispondenza del sottovia della SS. 16 bis, alla fine di un rocambolesco inseguimento nel corso del quale l’auto dei malviventi veniva speronata, al fine di indurre il conducente a fermarsi. Sul posto giungeva in ausilio un equipaggio della Squadra Volante e i tre occupanti della suddetta auto venivano condotti presso gli uffici del Commissariato.

Gli stessi venivano identificati negli autori della rapina alla Cassa di Risparmio di Genova, da cui avevano sottratto la somma di 4065 euro in contanti. I tre inoltre venivano trovati in possesso di quattro taglierini , due berretti, tre cappellini ed occhiali da sole (elementi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento). Gli agenti accertavano altresì che l’auto utilizzata per commettere il reato era stata rubata nella stessa mattinata in Polignano a Mare. Nella circostanza veniva sequestrata una seconda autovettura, una Fiat Punto, occultata in zona extraurbana ed intestata al padre di uno dei tre rapinatori, utilizzata dagli stessi per giungere Monopoli. I tre arrestati, dopo le formalità di rito sono stati rinchiusi nel carcere di Bari.


Redazione Stato@riproduzione riservata

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2 Commenti

  1. avv. Gegè Gargiulo scrive:

    Da: Avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Nella “violenza sessuale di gruppo” non è considerato giuridicamente punibile il mero spettatore!

    Il concorso di persone nel reato di “violenza sessuale di gruppo” , così come disciplinato dall’art. 609-octies c.p., è configurabile giuridicamente solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto, o dell’agevolazione, da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso.

    In sintesi , in caso di violenza sessuale di gruppo, mentre è punibile l’istigatore, altrettanto non si può dire per il semplice spettatore, sebbene compiacente.

    E’ quanto ha recentemente stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 20 aprile 2012, n. 15211.

    Il delitto di cui all’art. 609-octies c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato proprio, necessariamente plurisoggettivo, il quale consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale, laddove, quindi, la pluralità di agenti è un elemento costitutivo del reato.

    Il fondamento dell’incriminazione, nonché del più gravoso trattamento sanzionatorio, è da rinvenire nel peculiare disvalore della partecipazione simultanea di più persone, in quanto, come precisato dai giudici della Suprema Corte, “…una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione”.

    I magistrati del Palazzaccio hanno, poi, evidenziato nella loro pronuncia come “…sebbene l’azione collettiva presupponga la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, l’esecuzione del reato in oggetto non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l’intera fattispecie di condotta nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.”

    Il concetto di “partecipazione” – concludono gli ermellini della Terza Sezione – non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale dovendo, invece, ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi forma di condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva.
    Foggia, 10 maggio 2012 Avv. Eugenio Gargiulo

  2. Giuseppe scrive:

    Avvocato… che c’entra????

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