Volpe: medicina non chiude, ma necessario sostegno | Capitanata

Volpe: medicina non chiude, ma necessario sostegno

Esterno ingresso Università di Foggia, sede centrale (ST)

Foggia – MEDICINA non chiude. A precisarlo il rettore, Giuliano Volpe, in seguito ad una nota del consigliere Francesco Damone, successiva la già “impropria chiamata in causa” dell’ateneo Foggiano per la ‘questione Ingegneria’ (con facoltà chiusa ma legata alle decisioni del centrale Ateneo barese)

“In realtà si affronta un tema, quello delle specializzazione medica, che ha interessato il nostro Ateneo tre anni or sono a seguito del Decreto del Ministro Gelmini del 31.03.2009 in cui si dispose la soppressione di 18 Scuole di specializzazione medica incardinate presso il nostro Ateneo”. “Trattavasi di un provvedimento che faceva seguito ad altri provvedimenti similari volti a tagliare indiscriminatamente servizi e risorse nelle università. Contro quel provvedimento, l’Università di Foggia si oppose strenuamente anche attraverso un ricorso al TAR Puglia che sospese temporaneamente gli effetti di quel decreto. Tale azione era palesemente finalizzata a marginalizzare le Università medio-piccole, prescindendo da ogni valutazione di tipo qualitativo, con oggettiva perdita di autonomia”.


Il ricorso al TAR aveva rappresentato l’ultimo, estremo, doveroso, tentativo per affermare le nostre ragioni, non avendo avuto alcun riscontro la richiesta di un urgente incontro presentata al Ministro Gelmini dalla nostra Università, insieme alle Università di Catanzaro, Vercelli, Ancona, Perugia, Trieste (anch’esse coinvolte nello scriteriato processo di razionalizzazione)”.


“Si precisa altresì che nelle ultime settimane l’Università di Foggia è riuscita a riportare nel proprio seno la scuola di specializzazione in Geriatria e l’attenzione sulle altre scuole di specializzazione è ancora pienamente vigile nella speranza che si possano creare occasioni e opportunità per riportarle nel nostro Ateneo. In definitiva, tale problema, risalente a diversi anni fa, non pone in pericolo la Facoltà di Medicina, mentre rimane corretto l’appello, rivolto alla classe politica del territorio, di sostenere con ogni mezzo e forza la formazione superiore e la ricerca universitaria, unica vera speranza di crescita del capitale sociale della Capitanata”.


Redazione Stato@riproduzione riservata

Vota questo articolo
TAGS: , ,

1 Commento

  1. avv. Gegè Gargiulo scrive:

    Da: Avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Per i contratti “co.co.co”, la risoluzione contrattuale “ante tempus” può avvenire solo per gravi inadempimenti del lavoratore!

    La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 6039 del 18 aprile 2012, ha affermato che, in presenza di un contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” , cui “ratione temporis” non si applicano gli artt. 61 e ss. D.Lgs. n. 276 del 2003 sul contratto di lavoro a progetto, il datore di lavoro può recedere solamente in caso di grave inadempimento da parte del lavoratore.

    La Suprema Corte ha così deciso, respingendo il ricorso di una Società condannata dalla Corte d’Appello a pagare ad una sua ex collaboratrice una cospicua indennità pecuniaria a titolo di mensilità non corrisposte in virtù di un recesso ingiustificato, ed evidenziando che la risoluzione per inadempimento (ricordando che nel caso di specie non si applicano le norme contenute nel decreto Biagi) va rinvenuta nelle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive, contenute nel codice civile e, quindi, negli artt. 1453 e 1455 c.c..

    Queste due norme consentono la risoluzione per inadempimento, in luogo del ricorso ad altro rimedio “sinallagmatico”, purché ci si trovi in presenza di inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte adempiente, importanza che nel caso di specie la società ricorrente non aveva argomentato e, anzi, neppure allegato.

    Nella propria sentenza i giudici di legittimità hanno, infine, ribadito, come da costante giurisprudenza, “…nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, si deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti”.

    Nel caso di specie il ricorso della società/datore di lavoro non includeva né giustificava la proporzionalità della propria reazione rispetto agli inadempimenti della collaboratrice né – si legge nella sentenza – poteva costituire inadempimento sufficientemente grave il mero stato di malattia della collaboratrice che integrava soltanto un caso di sospensione momentanea del sinallagma funzionale del rapporto.
    Foggia, 23 aprile 2012 Avv. Eugenio Gargiulo

Lascia un commento



Commenti recenti

  • coyote: ricordando bene giusti 15anni 20 morti il processo si fece in america tranciarono la funiv...
  • Redazione: Press Regione Formazione: allarme ingiustificato L’allarme che si sta diffondendo ...
  • Redazione: Press Regione Caroli su concorsi per dipendenti cat. A e B Le prove d’esame per i ...
  • Antonello Scarlatella: Se i lavoratori e gli Italiani si svegliassero........... Conosco personalmente Franco ...
  • Frankyrinal: Sono contento per tutti lavoratori che sono rimasti fuori perché il titolare (sarebbe sta...