Tar, Provincia di Foggia e eolico “fai da te”

Parco eolico. (Copyright: beneenergierinnovabili.it)

Foggia – IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha emesso un’ordinanza contro la Provincia di Foggia, il Comune di Castelnuovo della Daunia e la Regione Puglia sulla base del ricorso proposto da NCD – Divisione Eolica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia. In particolar modo, come di legge negli atti, “la Provincia di Foggia non ha ottemperato all’obbligo di riesame, sancito dall’ordinanza cautelare indicata in epigrafe”.

Il TAR ha accolto così l’istanza presentato dalla società NCD e, per tale effetto, ha intimato alla Provincia di Foggia di pronunciarsi, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, sulla valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto della società ricorrente. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta l’ing. Antonio Ruggieri, Dirigente a riposo del Settore Ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, il quale, all’atto di insediamento, accerterà preliminarmente se l’Amministrazione abbia provveduto.

Il TAR ha anche condannato la Provincia di Foggia al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase, nella misura di euro 1.500 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge) e di ottemperare alla rinnovazione dell’istruttoria e l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale del parco eolico in questione. Trascorso il termine potrebbe incorrere in una nuova sanzione.

Dalla lettura degli atti sembra profilarsi una sentenza analoga a quella dello scorso 23 aprile 2011 quando il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) pronunciò un’ordinanza nei confronti delle società Sorgenia S.p.a., Cascate e Cateratte S.r.l., Cicawind S.r.l., Triolo 1 S.r.l. e Api Nova Energia S.r.l. per l’annullamento della Valutazione Integrata Ambientale dei progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Casalnuovo Monterotaro in provincia di Foggia.

La sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 2010, alla quale fa riferimento la sentenza del Tar, riguardava la Farpower S.r.l. e la Regione Puglia. In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e al governo del territorio. Il legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione – i Piani regolatori per l’installazione di impianti eolici (PRIE) – sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i criteri in base ai quali si individuano le aree non idonee alla installazione dei suddetti impianti senza il preventivo necessario coinvolgimento dello Stato.

In particolare, l’art. 10 detta i criteri ai quali deve attenersi la documentazione che il proponente deve presentare al fine di consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali rilevano le prescrizioni a salvaguardia dell’effetto visivo e paesaggistico, della flora e della fauna, dell’inquinamento acustico, della sicurezza, della viabilità, delle linee elettriche, delle pertinenze .

Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l’art. 13, il legislatore regionale ha introdotto un indice massimo di affollamento, denominato «parametro di controllo», limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali e frutto del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie comunale.

a.delvecchio@statoquotidiano.it

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