Eolico Fortore a Rocchetta. Comune espropria ma Tar rigetta

Pale in Capitanata

Bari – “NE’ si può trascurare che, sulla base della medesima disciplina (comma primo dell’articolo 43), il provvedimento di acquisizione dovrebbe considerare attentamente gli interessi in gioco, mentre è evidente che il Comune non ha tenuto in nessun conto la situazione reale ( ….), non ha applicato in alcun modo il principio di proporzionalità, né la sussidiarietà orizzontale, né tanto meno la preferenza per strumenti di diritto comune, anziché autoritativi”. I magistrati del Tar Puglia di Bari, sezione prima, hanno accolto il ricorso di G.D.S. e G.D.A., rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Cangelli, contro il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, in persona del Sindaco in carica – non costituito – e nei confronti di Fortore Energie S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri ed Ilde Follieri, per l’annullamento del decreto di espropriazione (prot. 10342) emesso, in data 19.11.2008, dal Comune in favore della Fortore s.p.a., e notificato, in data 5.1.2009, al Sig. G.D.S.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il cons. Giuseppina Adamo, uditi per le parti i difensori, avv.ti Sergio Cangelli ed Enrico Follieri.


LA VICENDA
– I ricorrenti sono proprietari di un terreno nell’agro di Rocchetta Sant’Antonio. I predetti concludevano con la Fortore Energia s.p.a. prima (in data 7 febbraio 2007) un accordo per l’imposizione di una servitù di cavidotto della durata di trent’anni e poi (il 21 febbraio 2007) un contratto di locazione, anch’esso trentennale, su una particella sulla quale la società avrebbe realizzato la cabina di raccolta dei cavi.

Sul restante terreno i ricorrenti intendevano realizzare un impianto fotovoltaico da 1 MW, per il quale presentavano la D.I.A. in data 6 dicembre 2007. Impugnano il decreto di espropriazione 19 novembre 2008 prot. 10342, emesso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio in favore della Fortore Energia s.p.a., che riguarda i terreni degli istanti per una superficie di metri quadri 3043, a fronte dei quali viene offerta una somma di € 2274,95, a titolo di risarcimento ex articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

La Fortore Energia si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

La domanda di sospensiva viene accolta con ordinanza 26 marzo 2009 n. 187, “Considerato che appare ingiustificata l’applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ovvero dell’istituto dell’acquisizione sanante, in luogo dell’ordinaria procedura espropriativa, e che, d’altronde, i terreni dei ricorrenti non sembrano rientrare nell’elenco del piano particellare”. All’udienza del 18 maggio 2010 la causa è riservata per la decisione. Gli istanti ritengono il provvedimento inficiato sia da vizi logici, sia da carenze procedimentali (con violazione dell’articolo 16, comma quarto, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), sia dall’erronea applicazione dell’articolo 43 del testo unico espropriazione, nonché dal contrasto con l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, anche sotto il profilo dell’incompetenza.

Secondo il Tar, “le censure sono fondate”. Difatti, “già da un punto di vista formale il decreto 19 novembre 2008 prot. 10342 si fonda letteralmente sulla delibera del Consiglio comunale 7 agosto 2006 n. 32, alla quale è allegato un piano particellare che non comprende i terreni dei ricorrenti; al contrario, la delibera consiliare 3 aprile 2007 n. 4 che recepisce il piano particellare corretto e che è stato esibito dalla Fortore Energie S.p.a. in data 14 dicembre 2006 non risulta fra i presupposti dell’atto”. “Ciò che soprattutto rileva nella controversia è però che il provvedimento di acquisizione ex articolo 43 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 sia ancorato ad errati presupposti; ciò anche volendo prescindere dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010”.

Secondo i magistrati baresi, “inanzitutto è assente negli atti qualunque dimostrazione della pregressa occupazione abusiva da sanare, visto che la Fortore Energia S.p.a. aveva già la disponibilità di parte dei fondi e quindi l’eventuale “occupazione” troverebbe la sua (legale) giustificazione nella locazione trentennale e nella servitù di cavidotto”. “Significativamente è la stessa controinteressata a riconoscere che “la Fortore Energia ha occupato, prima che la procedura espropriativa si perfezionasse, i terreni dei ricorrenti realizzando la rete interrata e i cavidotti dell’impianto eolico e ha, quindi, chiesto al Comune di acquisire l’area facendo ricorso all’art. 43″ (memoria 5-11 gennaio 2010, pagina 7), ovvero a indicare come compiute proprio quelle opere in vista delle quali erano stati conclusi i contratti con gli odierni istanti”.

“Alla stregua di tale premessa rimane privo di presupposto l’esercizio del potere di espropriare in sanatoria ex art. 43, come correttamente sottolineano gli interessati con riferimento al secondo comma, lettera b), dell’articolo, il quale richiede che l’acquisizione dia “atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata”. Invero in sé l’intera norma ribadisce il principio per il quale, nel caso di occupazione “sine titulo”, vi è un illecito il cui autore ha l’obbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione di fare venire meno l’obbligo di restituzione “ab extra”, con l’atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio; caso, nella concreta fattispecie, non si è verificato (analogamente: Cons. Stato, Sezione quarta, 12 giugno 2009 n. 3723; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 319)”.

“Né si può trascurare che, sulla base della medesima disciplina (comma primo dell’articolo 43), il provvedimento di acquisizione dovrebbe considerare attentamente gli interessi in gioco, mentre è evidente che il Comune non ha tenuto in nessun conto la situazione reale (Cons. Stato, Sezione quarta, 26 febbraio 2009 n. 1136), non ha applicato in alcun modo il principio di proporzionalità, né la sussidiarietà orizzontale, né tanto meno la preferenza per strumenti di diritto comune, anziché autoritativi. Tutti criteri assai rilevanti in quest’ipotesi in cui la procedura è funzionale alla realizzazione del progetto di una linea elettrica interrata, come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale 7 agosto 2006 n. 32 e in cui quindi doveva essere presa in seria considerazione la possibilità di disporre una servitù coattiva, anziché un’appropriazione integrale dei terreni”. Dunque, il Tar ha ritenuto fondata “l’azione demolitoria” da qui annullando il decreto di espropriazione.

Negata l’azione di risarcimento che si è rivelata, per il Tar, “del tutto generica, non potendosi dalla stessa trarsi alcun elemento in ordine al nesso di causalità e alla quantificazione del danno in relazione alla concreta fattispecie e principalmente agli aspetti degli effetti (reali e obbligatori) dei contratti esistenti e delle conseguenze dell’intervenuta misura cautelare sulla D.I.A. e sulla vicenda tutta”.


Redazione Stato, riproduzione riservata

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