ORTA NOVA – La morte dell’unico indagato prima del processo penale non impedisce al giudice civile di accertare la responsabilità per un fatto illecito e di riconoscere il risarcimento ai familiari della vittima. È il principio alla base della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Foggia ha liquidato complessivamente 946.462 euro al marito e alle due figlie di Tiziana Gentile, uccisa il 26 gennaio 2021 a Orta Nova.
La decisione è stata pronunciata dal giudice monocratico Giacoma Fanizza. Il Tribunale ha ritenuto Gerardo Tarantino responsabile, secondo lo standard probatorio civilistico, della morte della donna. Tarantino, unico indagato per il delitto, morì prima di poter essere sottoposto a giudizio, determinando l’archiviazione del procedimento penale per estinzione del reato.
I familiari di Gentile, assistiti dagli avvocati Valerio Vinelli, Luigi Sauro e Giuseppe Cannone, hanno quindi promosso una causa civile nei confronti degli eredi dell’uomo, chiedendo l’accertamento dei fatti e il risarcimento del danno derivante dalla perdita della loro congiunta.
Il rischio di dispersione del patrimonio
Prima dell’avvio della causa civile, i legali dei familiari della vittima avevano chiesto alla Procura di verificare l’esistenza di eventuali iniziative capaci di compromettere la possibilità di ottenere un futuro risarcimento.
Nel fascicolo era infatti emersa un’istanza con la quale i difensori di Tarantino chiedevano l’autorizzazione all’ingresso in carcere di un notaio. Temendo una possibile dispersione del patrimonio, gli avvocati della famiglia Gentile presentarono un ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile.
Il giudice dispose quindi una misura cautelare sui beni, ravvisando il pericolo che il patrimonio destinato a garantire le pretese risarcitorie potesse essere sottratto o ridotto.
Due processi, due diversi criteri di giudizio
La vedova di Tarantino, costituitasi in giudizio in qualità di erede, aveva contestato l’utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, sostenendo che fossero stati formati senza il contraddittorio proprio del processo civile. La difesa aveva inoltre sottolineato l’assenza di una sentenza penale di condanna.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione, chiarendo che la morte dell’indagato e la conseguente estinzione del reato non impediscono al giudice civile di ricostruire autonomamente l’accaduto.
Nel processo penale la colpevolezza deve essere dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. In sede civile, invece, la responsabilità può essere riconosciuta sulla base della preponderanza dell’evidenza, sintetizzata nella formula del “più probabile che non”.
Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine e dal Ris avrebbero formato un quadro probatorio coerente e convergente, tale da collocare Tarantino sul luogo dell’aggressione in un momento immediatamente coincidente con il delitto.
Tra le prove valutate dal Tribunale figura la testimonianza di un’amica di Tiziana Gentile. La donna ha riferito che, durante una conversazione telefonica avvenuta poco prima dell’omicidio, sentì la vittima pronunciare la frase: «Sta bussando Gerardo Tarantino». Subito dopo, la comunicazione si interruppe bruscamente.
Rilevanti anche gli accertamenti dei carabinieri intervenuti nell’abitazione. Tarantino fu trovato sul pianerottolo, con le mani sporche di sangue, una ferita a un dito e in evidente stato di agitazione.
Le analisi tecnico-scientifiche eseguite dal Ris di Roma sulle tracce ematiche repertate nell’appartamento individuarono inoltre una mistura genetica compatibile con i profili della vittima e dell’uomo, accompagnata da un indice di verosimiglianza particolarmente elevato.
Accertata la responsabilità civile e individuata nella vedova l’unica erede ad aver accettato l’eredità – mentre i due figli di Tarantino vi avevano rinunciato – il giudice ha quantificato il danno da perdita del rapporto parentale applicando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano.
A una delle figlie sono stati riconosciuti 348.079 euro, all’altra 340.257 euro. Al marito sono stati liquidati 258.126 euro, per un totale di 946.462 euro.
Nella determinazione delle somme destinate alle figlie, il Tribunale ha considerato la loro giovane età, quella della madre – morta a 48 anni – e la convivenza con la vittima.
Per il coniuge, invece, pur riconoscendo il danno derivante dalla perdita della moglie, il giudice ha applicato i valori minimi previsti dalle tabelle. Sulla decisione hanno inciso la separazione di fatto e l’assenza di convivenza al momento dell’omicidio.
Respinta la richiesta per il danno terminale
La sentenza non ha accolto tutte le domande presentate dai familiari. È stata rigettata la richiesta relativa al cosiddetto “danno terminale”, poiché non è stato possibile dimostrare con certezza la durata dell’agonia né la piena consapevolezza, da parte di Tiziana Gentile, delle sofferenze patite prima della morte.
Il Tribunale ha respinto anche le richieste autonome per danno morale ed esistenziale, ritenendo tali conseguenze già comprese nella liquidazione unitaria del danno parentale.
È stato infine confermato il sequestro conservativo sui beni ereditari fino alla somma di 260mila euro. Tale limite riguarda esclusivamente la misura cautelare e non riduce l’importo complessivo della condanna risarcitoria.
Il legale: «Una sentenza di grande rilievo»
L’avvocato Luigi Sauro, uno dei difensori della famiglia Gentile, ha definito la decisione «epocale», sottolineando il valore assunto nel giudizio civile dal decreto di archiviazione pronunciato dopo la morte dell’indagato.
La portata della sentenza risiede soprattutto nella distinzione tra i due piani giudiziari: non essendosi celebrato il processo penale, non è mai intervenuta una condanna penale a carico di Tarantino. Il Tribunale civile ha tuttavia potuto esaminare autonomamente gli elementi disponibili e riconoscere la responsabilità risarcitoria applicando il diverso criterio probatorio del “più probabile che non”. Lo riporta foggiatoday.it.



