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CONCESSIONI BALNEARI Concessioni balneari, gare entro giugno 2027: durata, requisiti e indennizzi nel bando-tipo

Le attuali concessioni avranno scadenza il 30 settembre 2027, mentre le procedure per i nuovi affidamenti dovranno essere avviate entro il 30 giugno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Attualità // Economia //

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle nuove concessioni balneari. Il documento, ancora suscettibile di modifiche, è stato predisposto in attuazione del decreto legge dell’11 marzo scorso con l’obiettivo di “promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali” e rappresenterà il modello di riferimento per le stazioni appaltanti.

Le attuali concessioni avranno scadenza il 30 settembre 2027, mentre le procedure per i nuovi affidamenti dovranno essere avviate entro il 30 giugno dello stesso anno.

Le tempistiche delle gare

La bozza stabilisce che le gare dovranno essere avviate attraverso la pubblicazione di un bando almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e comunque entro il 30 giugno 2027.

Durante le procedure dovrà essere assicurata la continuità dei servizi. Le concessioni attualmente in vigore continueranno inoltre a essere efficaci fino all’effettivo subentro del nuovo concessionario.

Durata delle nuove concessioni

Uno degli elementi centrali del bando-tipo riguarda la durata dei nuovi affidamenti. Le concessioni balneari potranno avere una durata da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni.

Come potranno essere organizzati i bandi

L’ente concedente, generalmente il Comune, non sarà vincolato all’estensione delle concessioni attualmente esistenti. Potrà inoltre riunire più concessioni all’interno di un unico lotto, a condizione che il nuovo concessionario corrisponda un indennizzo ai precedenti titolari delle aree demaniali accorpate.

La bozza prevede anche limiti al numero di gare alle quali ciascun operatore potrà partecipare, con l’obiettivo di evitare un’eccessiva concentrazione delle concessioni.

I requisiti per partecipare

Il bando-tipo individua inoltre alcuni requisiti che potranno essere richiesti agli aspiranti concessionari.

Tra questi rientrano la solidità economica attestata da un istituto bancario e, nel caso di investimenti particolarmente rilevanti, la disponibilità di garanzie rilasciate da una banca o da un intermediario.

Potrà inoltre essere richiesto di dimostrare di aver svolto per un determinato periodo un’attività analoga a quella oggetto della concessione, con una durata che potrà variare in relazione alle caratteristiche del singolo bando.

Il criterio di aggiudicazione

Per l’assegnazione delle concessioni il criterio previsto è “unicamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, ad esempio in favore delle Pmi o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale”.

La valutazione dovrà quindi tenere conto soprattutto della qualità della proposta e del rapporto qualità/prezzo, con la possibilità di introdurre criteri premiali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende che prevedono clausole sociali finalizzate alla stabilità occupazionale.

L’indennizzo al concessionario uscente

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’avvicendamento tra concessionari. Le modalità di subentro dovranno garantire la continuità funzionale delle attività e favorire il riutilizzo delle strutture, delle attrezzature e delle opere amovibili già presenti.

Il concessionario subentrante dovrà corrispondere un indennizzo a quello uscente, calcolato sulla base del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.

La somma dovrà comprendere anche quanto necessario per garantire all’uscente un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni. La determinazione dell’indennizzo sarà affidata a uno o più professionisti nominati dagli enti concedenti.

Come sarà determinato il canone

La bozza disciplina anche il canone dovuto dal concessionario allo Stato. Il bando dovrà indicare almeno una quantificazione iniziale, tenendo conto della superficie oggetto della concessione e del valore turistico dell’area.

L’importo avrà comunque carattere provvisorio, poiché potrà essere modificato in base alle disposizioni normative e agli eventuali adeguamenti Istat.

La prima quota del canone dovrà essere versata allo Stato prima della sottoscrizione della nuova concessione.

Le spiagge libere attrezzate

Il bando-tipo disciplina infine le spiagge libere attrezzate, ovvero aree dotate di strutture di dimensioni contenute, facilmente amovibili e conformi alle norme urbanistiche e demaniali.

Questi spazi potranno essere destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, alla vendita di articoli da spiaggia e beni di consumo, oltre che all’erogazione di servizi di assistenza, pulizia, salvamento e servizi igienici.

Il concessionario sarà tenuto a garantire questi servizi anche nella porzione di arenile interessata dalla convenzione.

Lo riporta tg24.sky.it.

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