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BIVALVI MANFREDONIA Molluschi bivalvi, stop alla pesca per tutto ottobre nel compartimento di Manfredonia

La decisione segue la nota presentata dal Consorzio il 29 settembre e il verbale del consiglio di amministrazione dello stesso giorno

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

Dal 1° al 31 ottobre 2026 si ferma la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Il divieto comprende la vongola e si applica a tutte le imprese abilitate. A disporlo è l’ordinanza numero 60, registrata dalla Capitaneria di porto il 30 settembre, su richiesta del Consorzio Molluschi Nord Gargano. La misura punta a favorire il processo riproduttivo e la sopravvivenza delle risorse interessate.

Lo stop copre l’intero mese e riguarda l’ambito del compartimento, senza limitarsi alle acque davanti alla città. Per le imprese che esercitano questa pesca cambia quindi il calendario delle attività: durante il periodo indicato il prelievo delle specie coinvolte è vietato. L’ordinanza richiama espressamente la vongola, identificata nel documento con la denominazione scientifica Chamelea gallina, all’interno della più ampia categoria dei molluschi bivalvi.

La decisione segue la nota presentata dal Consorzio il 29 settembre e il verbale del consiglio di amministrazione dello stesso giorno. La Capitaneria ha ricondotto la richiesta alle competenze gestionali affidate al Consorzio e ne ha valutato positivamente la finalità di tutela. Il documento collega infatti l’interruzione dell’attività alla riproduzione e alla sopravvivenza dei molluschi, dando attuazione alla richiesta attraverso un divieto vincolante per gli operatori.

Il Consorzio Molluschi Nord Gargano, con sede a Cagnano Varano, è il soggetto cui è stata affidata la gestione della pesca dei bivalvi nel compartimento con il decreto direttoriale del 24 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2025. L’ordinanza richiama inoltre il piano nazionale di gestione adottato a fine 2025 per le attività svolte con draghe idrauliche e rastrelli da natante. Il fermo di ottobre si inserisce in questo sistema di disciplina del prelievo.

Per gli armatori il provvedimento contiene anche indicazioni operative. Il testo prevede la consegna dei pertinenti documenti di bordo all’autorità marittima competente per il porto base, secondo quanto stabilito nell’articolo dedicato all’interruzione temporanea. Rimangono inoltre ferme, dove necessarie, le formalità richiamate dal Codice della navigazione.

Una possibilità di prosecuzione è prevista per le unità che, nella propria licenza, siano abilitate a utilizzare altri sistemi o attrezzi di pesca. Questa opzione richiede lo sbarco delle attrezzature interessate dal divieto oppure l’apposizione di sigilli da parte dell’autorità marittima del porto base. La deroga consente dunque di esercitare attività autorizzate con strumenti diversi, rispettando le condizioni che impediscono l’impiego degli attrezzi sottoposti al fermo.

Per usufruire di tale possibilità era richiesta una comunicazione scritta via PEC entro il giorno precedente l’inizio dell’interruzione obbligatoria. L’adempimento spettava al Consorzio per le unità aderenti e ai singoli armatori per quelle non aderenti. Il documento individua come destinatari le autorità marittime dei porti base di Manfredonia, Vieste, Peschici, Lesina e Rodi Garganico.

Il fermo contempla anche il trasferimento temporaneo dell’unità in un altro porto, da autorizzare per il tempo strettamente necessario alla manutenzione ordinaria o straordinaria e alle operazioni tecniche richieste per il rinnovo dei certificati di sicurezza. Anche questa possibilità è collegata allo sbarco degli attrezzi interessati o alla loro sigillatura. Gli spostamenti ammessi hanno perciò finalità tecniche definite e una durata commisurata alle operazioni da svolgere.

L’esecuzione dell’ordinanza è affidata agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria. Per le violazioni sono richiamate le sanzioni previste dalla normativa sulla pesca e, a seconda della fattispecie, dal Codice della navigazione, salvo che il fatto costituisca una violazione più grave. Il provvedimento dispone inoltre l’abrogazione dell’ordinanza numero 36 del 1° luglio 2026 e la diffusione delle nuove disposizioni attraverso il sito istituzionale e i soggetti interessati.

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