Roma, 03 giugno 2019. “Il Collegio osserva che dalla lettura della sentenza di appello (e meglio da quella di primo grado) si comprende agevolmente che il reale interesse del ricorrente (..) consisteva nel far conseguire il compenso alle ditte di auto soccorso ed in particolare alla ditta (..). E’ innegabile, peraltro, che la pubblica accusa non sembra aver sviluppato ulteriori indagini (nulla, infatti, emerge sul punto dalla sentenza) al fine di meglio chiarire i motivi di tale peculiare interesse nutrito del pubblico ufficiale, ma la cui persistenza appare, comunque, ampiamente e innegabilmente desumibile dalla serialità di condotte analoghe e dal numero stesso delle imputazioni per i delitti di falso ascrittigli“.
I fatti. I due imputati all’epoca dei fatti in servizio presso una Compagnia dei Carabinieri di un Comune marchigiano
Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 45enne (classe 1974) di Manfredonia, e ha rigettato il ricorso di un 45enne (classe 1974) dell’Anconetano, contro una sentenza del settembre 2017 della Corte di Appello di Ancona che aveva ribadito le condanne dei due uomini, “nella loro qualità di App. Sup. dei Carabinieri e all’epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia di (…), in ordine al reato loro ascritto di concorso in tentata concussione nei confronti” di un altro uomo, e il solo 45enne di Manfredonia “in ordine a plurimi falsi ideologici in atto pubblico e ad un episodio di induzione indebita a dare utilità“, così “confermando le pene loro inflitte in primo grado (…)”.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, il 45enne di Manfredonia “era stato, invece, assolto in primo grado da ulteriori addebiti, variamente qualificati in termini di concussione o abuso di ufficio, riferiti a condotte connesse alla redazione dei verbali di contravvenzione ritenuti ideologicamente falsi, con la formula perché il fatto non sussiste per carenza dei presupposti di diritto per ritenerne illegittimo l’operato“.
“Il falso ideologico è nella maggioranza dei casi consistito nella non veritiera indicazione in verbale dei titolari di società di autosoccorso stradale (..) quali persone di fiducia cui affidare l’autovettura da parte dei conducenti fermati e/o sanzionati per guida in stato di ebbrezza (..); in altri casi, invece, le attestazioni contrarie al vero hanno riguardato circostanze di diversa natura (dal rifiuto opposto dal trasgressore di sottoporsi a controllo mediante etilometro o a prelievo di liquidi biologici (..) all’indicazione che il veicolo era stato affidato al proprietario (…) per finire con le ammissioni ascritte ai conducenti di avere assunto alcoolici prima di porsi alla guida dei veicoli (..).
Come riportato dalla Corte di Cassazione, “L’indebita utilità ottenuta con abuso di autorità (..parte offesa ..) o vanamente richiesta (.., parte offesa ..) dal conducente sanzionato è consistita, infine, nell’importo corrisposto o da corrispondere all’autosoccorso (..), già presente o immediatamente accorso in loco poiché chiamato dal (..) a procedere alla non necessaria rimozione dei mezzi“.
Il ricorso
Contro la sentenza avevano proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati.
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