La registrazione delle compravendite di automobili al Pubblico registro automobilistico non sostituisce, da sola, gli obblighi di comunicazione patrimoniale previsti dalla disciplina di prevenzione. È uno dei punti centrali della sentenza del 2026, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso di Severino Testa.
La Corte d’appello di Bari aveva rideterminato la pena in due anni e due mesi di reclusione e 12.329 euro di multa per omissioni contestate tra il 2014 e il 2016.
La difesa aveva evidenziato che Testa svolgeva regolarmente un’attività di rivendita di autoveicoli e che gli acquisti e le successive cessioni risultavano documentati. Contestava inoltre il metodo utilizzato per individuare le variazioni patrimoniali, sostenendo che occorresse considerare anche i ricavi delle rivendite.
La Cassazione ha ricordato che l’obbligo comunicativo non riguarda soltanto l’aumento del patrimonio: può comprendere anche modifiche della sua composizione, quando interessino beni di valore non inferiore a 10.329,14 euro. La pubblicità delle operazioni, inoltre, non garantisce che l’organo di polizia incaricato dei controlli ne abbia effettiva conoscenza.
La Corte ha precisato che la responsabilità non può derivare automaticamente dalla sola omissione. Occorre accertare la consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non rispettarlo, oltre a verificare la concreta capacità della condotta di mettere in pericolo l’interesse tutelato. Nel caso esaminato, ha ritenuto adeguata la motivazione sull’elemento soggettivo e ha rilevato che la questione dell’offensività non era stata sottoposta in modo puntuale al giudice d’appello.
Respinta anche la richiesta di dichiarare prescritti i reati. Secondo la Corte, tenendo conto della recidiva reiterata, degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, il termine non era ancora decorso.
A cura di Giovanna Tambo.



