Un bonifico effettuato dai genitori a favore di un figlio per aiutarlo a comprare casa, sostenere una spesa importante o semplicemente affrontare alcune necessità familiari non è automaticamente soggetto a un’imposta dell’8%. Tuttavia, quando le somme trasferite sono particolarmente consistenti, la natura dell’operazione può assumere rilevanza dal punto di vista fiscale.
A riportare l’attenzione sulla questione è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, relativa a un trasferimento patrimoniale superiore agli 8 milioni di euro effettuato da una madre alla figlia.
La pronuncia non stabilisce dunque che tutti i bonifici tra genitori e figli debbano essere tassati all’8%. Il punto centrale riguarda piuttosto la possibilità che, in determinate circostanze, un trasferimento di denaro privo di una specifica controprestazione possa essere qualificato come liberalità fiscalmente rilevante, anche quando non viene formalmente definito come donazione.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava una contribuente che aveva ricevuto dalla madre denaro e titoli per oltre 8,2 milioni di euro, precedentemente detenuti all’estero.
L’operazione era emersa nell’ambito di un procedimento fiscale relativo ad altre imposte. La contribuente aveva indicato la provenienza delle somme, sostenendo che non costituissero redditi propri, ma non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che si trattasse, ad esempio, di un prestito da restituire o di un trasferimento fondato su un’altra causa onerosa.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi qualificato l’operazione come liberalità fiscalmente rilevante, applicando l’aliquota dell’8%. La controversia è arrivata successivamente davanti alla Cassazione.
Il principio evidenziato dalla vicenda riguarda la sostanza dell’operazione: non è necessariamente decisivo il termine utilizzato dalle parti. Occorre invece verificare concretamente se vi sia stata un’attribuzione patrimoniale gratuita oppure un trasferimento basato su una diversa causa giuridica.
Quando può applicarsi l’aliquota dell’8%
L’aspetto più importante è evitare un equivoco: l’8% non viene applicato automaticamente a ogni somma trasferita da un genitore a un figlio.
La disciplina delle cosiddette liberalità diverse dalle donazioni formali è contenuta nell’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni, come modificato dalla riforma del 2024.
Nei casi previsti dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate può accertare queste liberalità quando la loro esistenza emerge dalle dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti finalizzati all’accertamento di tributi.
Diventa quindi fondamentale stabilire quale sia la reale natura del trasferimento. Un passaggio di denaro può infatti essere una donazione, un prestito destinato alla restituzione, l’adempimento di un obbligo o un’operazione legata a una diversa giustificazione giuridica.
La franchigia di un milione tra genitori e figli
Per le donazioni tra genitori e figli esiste una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario e per ciascun donante. Nel regime ordinario, sulla parte che supera tale soglia si applica l’aliquota del 4%.
Per esempio, nel caso di una donazione formale di 1,2 milioni di euro, in assenza di precedenti donazioni da considerare, il primo milione rientrerebbe nella franchigia. L’imposta del 4% verrebbe quindi calcolata sui restanti 200mila euro, per un totale di 8mila euro.
Se, invece, il trasferimento rientra tra le liberalità accertabili secondo l’articolo 56-bis e sono presenti tutti i presupposti previsti dalla legge, sull’eccedenza può trovare applicazione l’aliquota dell’8%. Nell’esempio, l’imposta sarebbe quindi pari a 16mila euro.
Occorre inoltre considerare le eventuali donazioni precedenti tra lo stesso donante e lo stesso beneficiario, che possono incidere sul calcolo della franchigia.
I soldi dati al figlio per comprare casa
Un caso particolarmente frequente è quello dei genitori che sostengono economicamente il figlio nell’acquisto della prima abitazione.
La normativa prevede infatti specifiche esclusioni dall’imposta per determinate liberalità indirette collegate ad atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro proporzionale o all’Iva, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.
Può rientrare in questo scenario, per esempio, il genitore che paga direttamente il prezzo dell’immobile destinato a essere intestato al figlio.
Anche un precedente bonifico sul conto del figlio può essere collegato all’acquisto dell’abitazione, ma è importante poter dimostrare concretamente la destinazione delle somme attraverso la documentazione dell’operazione.
La semplice causale “soldi per acquisto casa”, quindi, non costituisce da sola una garanzia contro qualsiasi contestazione.
La causale del bonifico è importante, ma non basta
Indicare correttamente la causale del bonifico può essere utile per ricostruire la natura dell’operazione, ma la causale non può modificare la sostanza del trasferimento.
Se i genitori prestano effettivamente una somma al figlio, prevedendone la restituzione, è opportuno poter dimostrare l’esistenza del rapporto di prestito e le relative condizioni.
Allo stesso modo, se il denaro viene destinato all’acquisto di un immobile, è consigliabile conservare bonifici, ricevute, documentazione dei pagamenti e atti relativi alla compravendita, così da poter ricostruire il percorso delle somme.
Scrivere invece “prestito” nella causale non è sufficiente qualora, nella realtà, il denaro sia stato trasferito gratuitamente e non sia prevista alcuna effettiva restituzione.
I piccoli aiuti economici ai figli sono tassati?
Non esiste una regola secondo cui ogni piccolo bonifico effettuato dai genitori ai figli debba essere automaticamente tassato come donazione.
La normativa considera anche le liberalità di modico valore. Il concetto di “modico”, tuttavia, non corrisponde a una cifra identica per tutti, ma deve essere valutato anche in relazione alle condizioni economiche di chi effettua il trasferimento.
Un contributo per le spese quotidiane, per gli studi o per altre esigenze familiari non può quindi essere automaticamente equiparato a un trasferimento patrimoniale di centinaia di migliaia di euro.
La vicenda arrivata davanti alla Cassazione riguarda soprattutto trasferimenti di importo particolarmente elevato. Quando vengono spostate somme consistenti tra familiari, è quindi importante prestare attenzione alla natura dell’operazione, alla documentazione disponibile e alle modalità con cui il trasferimento viene effettuato, perché questi elementi possono determinare conseguenze fiscali differenti.
Lo riporta leggo.it.



