Resta ferma la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa per detenzione di marijuana a fini di spaccio. Con l’ordinanza n. 35140 del 2026, la settima sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari.
Il procedimento riguardava il possesso di una pianta alta circa 170 centimetri, 14 grammi di infiorescenze, altri 66 grammi di marijuana e un ulteriore grammo di sostanza. Secondo gli accertamenti tecnici richiamati nella decisione, dal materiale sequestrato erano ricavabili complessivamente 636 dosi medie singole.
La difesa contestava l’esclusione dell’uso esclusivamente personale e lamentava l’applicazione della recidiva specifica, il diniego della particolare tenuità del fatto e di un’attenuante, oltre alla misura della pena.
La Cassazione ha chiarito che il dato quantitativo non costituisce, da solo, una prova automatica della destinazione allo spaccio. Nel caso concreto, tuttavia, i giudici avevano valutato insieme il numero delle dosi, la presenza di marijuana già essiccata, la deperibilità della sostanza e l’incompletezza della spiegazione dell’imputato, riferita alla pianta ma non a tutto il materiale rinvenuto.
Il ricorso, secondo la Corte, proponeva una diversa lettura delle prove senza individuare vizi effettivi nella motivazione.
Anche la recidiva era stata motivata attraverso il precedente specifico, l’omogeneità delle condotte e il tempo intercorso tra gli episodi. La valutazione complessiva della quantità, delle dosi e delle modalità di detenzione aveva inoltre sostenuto il diniego della particolare tenuità del fatto.
A cura di Michele Solatia.



