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RICORSO RESPINTO Sette permessi premio senza problemi non bastano per ottenere la detenzione domiciliare

Il buon esito dei permessi premio è un elemento favorevole, ma non determina automaticamente la concessione della detenzione domiciliare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Primo piano //

Respinto il ricorso di una detenuta a Trani. Per la Cassazione, il percorso positivo deve essere valutato insieme al rischio di nuovi reati.

Il buon esito dei permessi premio è un elemento favorevole, ma non determina automaticamente la concessione della detenzione domiciliare. Lo afferma la prima sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 34753 del 2026, con cui ha respinto il ricorso di Francesca Devito contro il diniego del Tribunale di sorveglianza di Bari.

La donna, detenuta a Trani per espiare una pena di cinque anni e nove mesi, aveva chiesto di proseguire l’esecuzione della pena a domicilio. A sostegno della domanda, la difesa aveva richiamato sette permessi premio trascorsi senza criticità, la condotta corretta nell’istituto e il percorso di revisione del proprio passato.

Il Tribunale aveva ritenuto questi progressi ancora insufficienti per una valutazione favorevole, considerando la gravità e la reiterazione dei reati, le pendenze giudiziarie per fatti analoghi, le informazioni sulle frequentazioni e due precedenti violazioni disciplinari.

La Cassazione ha escluso che il percorso rieducativo fosse stato ignorato. La decisione impugnata aveva espressamente considerato sia il comportamento positivo a Trani sia il buon esito dei permessi, giudicandoli però insufficienti, allo stato, a superare il rischio di recidiva.

Un elemento centrale era la valutazione degli operatori penitenziari: il programma formulato prevedeva esperienze esterne temporanee e graduali, senza una proposta favorevole alla concessione di misure alternative al carcere.

La Corte ha ricordato che la detenzione domiciliare deve essere valutata tanto per la sua capacità di contribuire alla rieducazione quanto per l’idoneità a prevenire nuovi reati. Anche in presenza di progressi, può quindi essere necessario proseguire l’osservazione.

Il ricorso è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali. Resta confermato il diniego della misura richiesta.

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