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Fonti rinnovabili, proposta per esenzione Ici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2009
Stato news //

rinnovabiliRoma – CON risoluzione 3/08 dell’Agenzia del Territorio (AT) e la risposta del 13 luglio 2009 della stessa, tramite l’ufficio provinciale di Torino a un quesito posto dall’Agenzia per l’energia di Torino, sono stati definiti i criteri per il censimento catastale degli impianti fotovoltaici e la conseguente applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Secondo l’AT, il principio guida individuato è quello della “destinazione prevalente”: se l’impianto viene installato per “soddisfare principalmente le esigenze energetiche di un’abitazione o di un altro tipo di attività” (anche con “Scambio Sul Posto”), lo stesso non può considerarsi suscettibile di autonoma redditività immobiliare e pertanto non va censito.

Diversamente l’AT asserisce che: ai fini del classamento, nei casi di nuova costruzione, la presenza di tale impianto va tenuta in considerazione, alla stregua di tutte le altre qualità intrinseche che caratterizzano l’unità immobiliare, sia essa appartenente alle categorie ordinarie, speciali o particolari;  nei casi di installazione su immobili già censiti – attese le difficoltà di procedere a una rappresentazione completa ed esaustiva di tutte le casistiche in astratto ipotizzabili – si può ritenere quale indicatore discriminante sulla necessità o meno di presentare una denuncia di variazione catastale, la soglia incrementale del valore (e quindi anche della redditività dell’unità immobiliare, eventualmente derivante dall’intervenuta installazione dell’impianto) in misura non inferiore al 15% (cfr. per analogia Art. 2, comma 1, lettera a) della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del 16/02/2005).

Precedentemente alla citata Risoluzione e in seguito all’articolo 1 Quinques del D.L. 44/2005, convertito in legge n. 88/2005, in cui il legislatore ha incluso “ai fini della determinazione rendita catastale dei fabbricati industriali costituenti le centrali termiche, anche gli impianti (turbine) non infissi stabilmente al suolo”, con la circolare 14/T del 22/11/07, l’AT dispose la necessità di accatastamento di un impianto eolico nella categoria “D/1 – opifici”, con la conseguente applicazione dell’ICI.

Nel contesto giuridico sopra descritto, la determinazione di una rendita catastale degli impianti che producono energia elettrica rinnovabile (idroelettrico, eolico, fotovoltaico, biomassa) e la conseguente applicazione dell’ICI generano una limitazione dell’applicazione e dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, che incide gravemente sulle ipotesi di raggiungimento degli obiettivi europei posti al 2020 (17% della produzione di energia rinnovabile sui consumi finali nazionali), tendendo a vanificare l’effetto degli strumenti di incentivazione sviluppati a sostegno del settore.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene utile chiarire che la disciplina è oggetto di una vexata quaestio, priva ancora di una risoluzione definitiva da parte della giurisprudenza. Innanzi tutto va tenuto conto delle pronunce di alcune Commissioni Tributarie (cfrs. Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, decisione n. 127 del 19.09.07; ) che hanno sostenuto l’esclusione dall’ICI per gli impianti eolici e fotovoltaici, attribuendo rilevanza alla natura di pubblica utilità di queste opere e al loro carattere indifferibile e urgente, come stabilito sia dall’articolo 1, comma 4, della legge 09.01.1991, n. 10, dove “L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche“; sia dall’articolo 12, comma 1, del D. Lgs.vo 29.12.2003, n. 387, in cui è indicato che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”.

Tali peculiarità imporrebbero, infatti, l’accatastamento delle stesse non tra gli “opifici” (categoria D/1), bensì nella categoria E/3 o E/9, così come precisato dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale del Catasto – con la circolare n. 2 del 14.03.92, che accoglie: “Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche”, le quali sono da considerare esenti dall’ICI ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs.vo 504/92. Al riguardo, corre tuttavia l’obbligo di rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 40 e seg. della legge 24 novembre 2006, n. 286, “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2,E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di  immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. L’AT in merito e con specifico riferimento alla categoria E3 (cfrs. Allegato alla circolare n. 4/T del 13.04.07) – Lineev Guida per il classamento delle Unità Immobiliari nelle categorie del “Gruppo E” e per l’individuazione degli immobili a diversa destinazione funzionale, ha esplicitamente precisato che “in questa categoria restano comprese tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi finalità esclusivamente o prevalentemente commerciali ed industriali”. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha ribadito, invece, che elemento caratterizzante “degli immobili destinati alla categoria E non è la strumentalità ad attività d’impresa, ma la specifica destinazione.”

Quindi “il discrimine tra la “categoria E” e la “categoria D” non è la redditività, bensì la destinazione specifica”.Posizione questa che trova conforto in una precedente posizione ribadita dall’AT con la circolare n. 4/T del 16.05.06, nella quale è stato precisato che il fine di lucro che anima il soggetto intestatario dell’immobile non può essere “discriminante e determinante per l’attribuzione della categoria”.

Nel particolare i giudici bolognesi, con la richiamata decisione, ribadiscono che “la produzione di energia attraverso una fonte rinnovabile e pulita costituisce non solo un interesse per la collettività, ma una vera e propria priorità pubblicistica perché incide su una serie di diritti costituzionali quali il diritto alla salute”.

Infine, alcuni chiarimenti potrebbero derivare dalla risposta ministeriale all’atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica n. 4 – 01343 del 31.02.09, con il quale il Senato della Repubblica ha chiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze di pronunciarsi sull’opportunità di “annullare la risoluzione n. 3 del 2008 e conseguentemente intervenire affinché gli impianti fotovoltaici siano dichiarati esenti dal pagamento dell’ICI”, atteso che “la diffusione sul territorio nazionale di impianti solari fotovoltaici è parte rilevante e indispensabile dello sforzo per ridurre le emissioni di anidride carbonica proveniente dall’uso di combustibili fossili”.

In seguito a tutto quanto esposto, al fine di chiarire gli aspetti fino ad ora descritti, si ritiene utile un intervento da parte del legislatore. Pertanto, si propone una modifica legislativa dell’articolo 2, comma 40 della Legge 24 novembre 2006, n. 286, inserendo il seguente comma:

“Comma 40 – bis. Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile da Eolico, fotovoltaico, idroelettrico e biomassa ai sensi della legge n. 387/03, della legge n. 10/91 e della Direttiva 2001/77/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle cat. E catastale”.

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