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Responsabilità medica, quantificare il danno e soggetti da citare (VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2014
Casi e Sentenze // Manfredonia //

Manfredonia – “QUALE tutela è prevista in ambito civile per l’ipotesi di responsabilità medica?. “Quali sono i soggetti da citare in un’azione di responsabilità medica: la struttura, il medico, il personale sanitario ovvero tutti i soggetti in questione?” e soprattutto “come si quantifica il danno da errore medico nell’ipotesi di decesso del paziente e come, invece, nella diversa ipotesi di danneggiato superstite?”.

Infine: “esiste un termine di prescrizione per l’azione civile?” e “la ‘legge Balduzzi’ ossia la L. 189/2012 di conversione del d.l. 158/2012 cosa ha cambiato rispetto al giudizio civile di responsabilità della condotta medica”.

Sono le domande rivolte all’avvocato Giovanni Pio De Giovanni del Foro di Foggia, nell’ambito della rubrica ‘L’Avvocato risponde”, per Statoquotidiano.it

Per le vostre domande all’avvocato Giovanni Pio De Giovanni potete inviare una mail a: segreteria@statoquotidiano.it

Redazione Stato@riproduzioneriservata

VIDEO

4 commenti su "Responsabilità medica, quantificare il danno e soggetti da citare (VIDEO)"

  1. Sbaglio o trattasi di vera pubblicità occulta? Una rubrica autorizzata ? Indicare la propria email a margine di una intervista dovrebbe essere vietato..se non erro.

  2. Buongiorno, come altre sezioni del giornale dedicate a tematiche settoriali, la rubrica legale – con relativi articoli – ha scopo esclusivamente divulgativo ed informativo; come visibile, non sono indicati indirizzi del legale contattato dalla Redazione per sviluppo dei diversi temi nè si fa riferimento a determinati casi correlabili all’attività professionale dello stesso; restiamo a disposizione; grazie, Redazione Statoquotidiano.it – segreteria@statoquotidiano.it

  3. Argomento tristemente attuale, trattato con professionalità e chiarezza. A proposito, quale pubblicità occulta? A mio parere si tratta di attività divulgativa. Complimenti alla redazione.

  4. vedasi il codice deontologico…occorre una specifica autorizzazione del competente Ordine forense di appartenenza. La cosidetta attività divulgativa non può essere effettuata in questi termini. grazie

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“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

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