FOGGIA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla società attuatrice del programma edilizio di via Luigi Miranda, alle spalle del centro commerciale “La Mongolfiera”, confermando la legittimità dell’annullamento della Scia disposto dal Comune di Foggia.
La vicenda riguarda uno storico intervento di edilizia residenziale nato alla fine degli anni Novanta nell’ambito del programma straordinario previsto dall’articolo 18 della legge 203 del 1991, destinato a realizzare abitazioni per dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Dopo anni di ritardi, contenziosi e il mancato completamento di 70 alloggi di edilizia sovvenzionata, la società aveva presentato nel 2018 una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per ultimare gli immobili trasformandoli da edilizia sovvenzionata a edilizia convenzionata, sostenendo di voler completare l’opera a proprie spese.
Il Comune di Foggia, tuttavia, aveva avviato un procedimento di autotutela culminato nel novembre 2019 con l’annullamento della Scia, ritenendo che la modifica proposta alterasse la natura stessa dell’intervento originariamente finanziato con fondi pubblici statali.
Nella sentenza pubblicata il 27 maggio 2026, i giudici amministrativi hanno condiviso la posizione dell’amministrazione comunale. Secondo il TAR, gli alloggi di edilizia sovvenzionata erano stati finanziati integralmente dallo Stato per essere destinati al patrimonio pubblico e assegnati a categorie sociali specifiche. La loro trasformazione in edilizia convenzionata avrebbe invece consentito al soggetto attuatore di mantenerne la proprietà e di destinarli a fasce di reddito differenti, snaturando le finalità pubbliche dell’intervento.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che una semplice Scia non può regolare unilateralmente la modifica di un programma edilizio di tale rilevanza, finanziato con risorse pubbliche e originariamente disciplinato da accordi e convenzioni sottoscritti con Ministero e Comune.
Respinte tutte le censure della società ricorrente, compresa quella relativa alla presunta assenza di interesse pubblico nell’annullamento dell’atto. Per il TAR, l’interesse perseguito dal Comune è quello di evitare che risorse pubbliche destinate all’edilizia residenziale pubblica vengano di fatto sottratte alla loro funzione originaria.
Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto, mentre le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in considerazione della complessità e della lunga durata della vicenda.
Sentenza: TAR Puglia, Sezione Prima, n. 635/2026, pubblicata il 27 maggio 2026.
A cura di Giovanna Tambo.



