Bari, 04 settembre 2019. “Compensi percepiti dal segretario generale (per il periodo indicato,ndr) del comune di Manfredonia dott. Federico Giovanni Fiorentino a titolo sia di retribuzione di posizione nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2014, che di indennità di risultato per le annualità 2010-2013“: con sentenza pubblicata a fine luglio 2019, la Corte dei Conti – Sezion e giurisdizionale per la Regione Puglia ha condannato la restituzione di una somma in favore del Comune di Manfredonia pari a euro 1.973.55.
Il “complessivo danno risarcibile accertato è pari a € 77.131,73 che, al netto delle somme prescritte e di quelle oggetto di recupero in via amministrativa sulle ritenute fiscali, si riduce a residui € 1.973,55 –, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità amministrativa“.
Interessati al pagamento in favore del comune di Manfredonia della somma residua del danno accertato, pari a € 1.973,55, in parti uguali tra loro, Riccardi Angelo (in qualità di sindaco nel periodo indicato e preso in esame per i compensi relativi al dott. Fiorentino), Nigro Michelangelo (dirigente responsabile p.t. del Settore Bilancio, sempre per il periodo indicato) e al menzionato Fiorentino Federico Giovanni, già segretario generale del Comune di Manfredonia nel periodo indicato.
Pubblica udienza il 21 marzo 2019, giudice relatore Marcello Iacubino.
Dalla sentenza
“Secondo la Procura regionale di questa Corte, il sindaco pro tempore (p.t.) del comune di Manfredonia sig. Angelo Riccardi e il dirigente responsabile p.t. del Settore Bilancio dott. Michelangelo Nigro, unitamente al sunnominato segretario comunale percettore, avrebbero cagionato un danno alle finanze dell’ente locale di appartenenza pari a complessivi € 144.639,68 ridotti, tuttavia, dallo stesso attore erariale a € 84.114,78 in virtù della compensazione con la somma di € 60.524,90 già recuperata dal Comune in via amministrativa.
Tale importo, ad avviso dell’organo requirente va ripartito in solido tra i convenuti in caso di riconoscimento dell’elemento soggettivo del dolo o in via alternativa, qualora ritenuta sussistente la colpa grave, per la quota parte di € 42.057,39 ciascuno a carico del Riccardi e del Nigro e per l’intera quota in solido con gli altri per il Fiorentino, dovendosi applicare nei suoi riguardi l’art. 1, comma 1-quinquies della l. n. 20 del 1994 perché avrebbe conseguito direttamente un illecito arricchimento, fatta salva in ogni caso una diversa ripartizione del danno da parte del Collegio.
In particolare, riguardo alla prima voce di danno, il P.M. postula l’illecita erogazione al menzionato dirigente, negli anni in questione di somme eccedenti la propria retribuzione: posto che nel suddetto periodo l’indennità di posizione massima astrattamente percepibile da un segretario comunale di Fascia A, classe 1/B (tale è la sede di segreteria del citato Comune) sarebbe stata pari, in base alle previsioni contrattuali (art. 41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali allora vigente), a complessivi € 34.186,79 (di cui € 21.781,93 quale quota fissa ed € 12.394,96 quale maggiorazione massima consentita del 50%), al dott. Fiorentino sono stati, invece, riconosciuti e attribuiti € 60.000,00 complessivi annui, di cui € 40.000,00 quale quota fissa ed € 20.000,00 a titolo di maggiorazione del 50%.
Tale riconoscimento, avvenuto con decreto del sindaco Riccardi n. 33 del 5 luglio 2010, in quanto attributivo di un trattamento economico al segretario generale superiore ai limiti normativi, avrebbe arrecato un pregiudizio economico al comune di Manfredonia corrispondente alla differenza tra quanto in concreto percepito dal segretario Fiorentino (comprensivo della 13^ mensilità) – pari a € 33.976,31 per sei mensilità nell’anno 2010, a € 62.063,93 nell’anno 2011 ed € 61.992,06 per gli anni 2012-2014 – e quanto sarebbe stato erogabile in base ai menzionati parametri contrattuali (€ 34.186,79 annui), e dunque a complessivi € 128.175,69.
Sarebbe in tal caso evidente, secondo parte attrice, la responsabilità del menzionato sindaco per la violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione di posizione del segretario comunale stabilito dall’art. 41, comma 6, del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, il quale prevede espressamente che “la retribuzione di posizione assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario…”.
Evidenzia al riguardo il richiedente che nel citato provvedimento vi è un inconferente e generico richiamo all’art. 41, comma 5 del CCNL dei segretari comunali relativo al cd. galleggiamento senza, tuttavia, indicazione alcuna dei presunti motivi dell’applicazione della disciplina del galleggiamento al caso di specie come della giustificazione di tale ultronea maggiorazione sulla base dell’asserita sussistenza delle “analoghe condizioni di cui alle tabelle A e B del C.C.D.I.L. 2003 attribuite allo stesso con la stessa decorrenza del 23 Giugno 2010, in particolare la direzione di n. 2 settori vacanti, della dirigenza dell’Ufficio legale, della segreteria Comunale, della struttura della Presidenza del Consiglio comunale, del Servizio Informativo e Statistica, della gestione Contratto d’Area, nonché tutte le funzioni di direzione proprie del Direttore Generale di cui questo Comune era dotato e la cui figura è stata soppressa per esplicita previsione dell’art.2, comma 186, lett. d) della legge n.191 del 30.12.2009, oltre tutte le funzioni gestionali innanzi dette, compiti che, di norma, comportano la presenza del Segretario Generale per circa 10 ore giornaliere, mediamente”.
La responsabilità del dirigente del Settore Bilancio Nigro, invece, scaturirebbe dalla mancata presa di posizione e dall’omesso avvio dei doverosi provvedimenti di autotutela conseguenti alla nota del 14 marzo 2011 (recte, del 6 maggio 2011) con cui la responsabile del competente Ufficio Finanziario dott.ssa Distante (che in precedenza, con Determinazione n. 363 del 18 ottobre 2010 attuativa del sopra indicato decreto sindacale, aveva fissato il trattamento economico del segretario), gli rappresentava l’irregolarità nello stipendio erogato al segretario, una volta avvedutasi dell’errore.
Al citato segretario la Procura imputa, invece, di aver supinamente ricevuto maggiorazioni stipendiali non dovute, nonostante il ruolo funzionale da egli rivestito lo obbligasse a segnalare eventuali difformità nello stipendio percepito e a intraprendere le doverose misure correttive”.
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