Foggia, 4 settembre 2019. «In relazione a quanto inerente alla deliberazione n. 78 della Corte dei Conti, alle notizie di stampa ed alle dichiarazioni a tal proposito rilasciate dal consigliere Bruno Longo, si ritiene doveroso e necessario precisare quanto segue:
Come è già stato ampiamente acclarato anche in Consiglio comunale, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 (atto propedeutico ed indispensabile anche per la stesura della prescritta relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale di rientro e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nello stesso) alla data del 30 aprile 2019 (data ultima fissata dalla vigente normativa) era già stato redatto ed approvato nella sua interezza.
Solo un mero errore procedurale (come capita in tutti i comuni italiani), del tutto irrilevante rispetto alla sostanza della materia trattata ed ai significativi progressi registrati in ordine alla massa dei residui ed all’avanzo registrato per la parte dei residui, ha ritardato la consegna formale all’organo di Revisione dello stesso ed ha reso necessaria l’approvazione di una deliberazione d’integrazione all’atto precedentemente approvato.
Come già dichiarato con chiarezza ed esaustivamente dal sindaco Landella, gli uffici hanno già inviato ai Revisori tutto quanto richiesto per la redazione della relazione semestrale da inviare alla Corte dei Conti della Puglia.
Certo che dalla suddetta relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale emergerà il positivo lavoro svolto dall’Ente in materia di riequilibrio finanziario (che, forse è bene ricordarlo, si è reso necessario per la condizione di pre-dissesto a cui avevano condotto l’Ente due legislature a governo di centrosinistra) ed il rispetto e la realizzazione degli obiettivi intermedi indicati nel Piano di Rientro, mi preme assicurare al Dirigente dell’Area Economica e Finanziaria ed ai dipendenti operanti nella stessa, tutti costantemente e quotidianamente impegnati nelle azioni di risanamento dell’Ente messe in atto dal Governo cittadino, la mia stima ed il mio apprezzamento per il lavoro prezioso dagli stessi assicurato in maniera e forme del tutto soddisfacenti e assolutamente apprezzabili».
FOCUS SENTENZA CORTE DEI CONTI
COMUNE DI FOGGIA – DELIBERAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2019 DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL’ART. 243 QUATER COMMA 6 DEL TUEL.
deliberazione n. 78/2019/PRSP
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sullo stato di attuazione al 30.6.2019 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL);
udito il relatore Consigliere Pierpaolo Grasso nella camera di consiglio del 24.7.2019, convocata con ordinanza n. 51/2019;
Premesso in
FATTO
Con la deliberazione n. 47/PRSP/2013, a seguito di ricorso da parte del Comune di Foggia alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, questa Sezione sospendeva la procedura prevista dall’art.6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 (c.d. «dissesto guidato») fino alla estinzione della medesima procedura di riequilibrio.
Con la successiva deliberazione n. 183/PRSP/2014, la Sezione ha proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, adottato dal Comune di Foggia con la deliberazione consiliare n. 4 del 19 febbraio 2013 (modificata dalla successiva deliberazione consiliare n. 165 del 16 luglio 2013 in base all’art. 1, comma 15, del d.l. n. 35/2013).
Successivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 31 maggio 2016, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario prevista dall’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
Nel corso di attuazione delle misure sopra indicate questa Sezione ha effettuato cinque monitoraggi volti a verificare, come previsto dalle disposizioni di legge, su base semestrale, il rispetto degli obiettivi intermedi previsti dal piano; l’ultimo, relativo al secondo semestre 2016, è stato effettuato con deliberazione n. 15/2018/PRSP.
Medio tempore è intervenuto l’art. 1, comma 2-quater, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 10, che ha previsto espressamente che «Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei collimi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al plano riformulato o rimodulato».
Ciò premesso, alla scadenza del termine previsto dall’art. 227, comma 2, del d.lgs. 267/2000 con nota prot. 2295 del 2 maggio 2019 si è proceduto a richiedere al Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Foggia la relazione prevista dall’art. 243 quater, comma 6, del d.lgs. 267/2000.
Tuttavia, con nota pervenuta in data 13 maggio 2019 il Presidente del collegio dei revisori del comune di Foggia ha evidenziato che il Comune non aveva né proceduto ad assumere alcun provvedimento in merito al riaccertamento dei residui, né in ordine alla formazione del rendiconto 2018 e, pertanto, ha affermato di non poter redigere la prescritta relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati.
In assenza di ulteriori notizie, con successiva nota prot. 3219 del 5 luglio 2019 il Magistrato istruttore ha nuovamente richiesto la trasmissione della relazione prevista dalla legge sopra citata, ma, ancora una volta, con nota in pari data, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti ha evidenziato la mancata trasmissione dei dati richiesti per poter elaborare il nono monitoraggio sullo stato di attuazione del piano.
Considerato in
DIRITTO
Il Collegio non può che prendere atto delle riferite gravi inadempienze dell’ente comunale e, conseguentemente, dell’organo di revisione finanziaria, che, ad oggi, non ha trasmesso la relazione prevista dall’art. 243-quater, comma 6, del d.lgs. 267/2000, relativamente al secondo semestre 2018, unitamente ai dati necessari per consentire a questa Sezione di effettuare il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio e la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che l’organo di revisione aveva l’obbligo di presentare tale relazione entro il 15 gennaio 2019, a prescindere dall’avvenuta approvazione del rendiconto ovvero di altri provvedimenti di natura amministrativa dell’ente.
Anche il termine per la trasmissione della relazione relativa al rispetto degli obiettivi al 30 giugno 2019, che sarebbe dovuta pervenire entro il 15 luglio 2019, non risulta osservato.
Ritiene il Collegio, pertanto, che appare necessario fissare un termine perentorio all’organo di revisione dell’ente per la presentazione della relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi relativamente al secondo semestre 2018 e al primo semestre 2019, prevedendo, in caso di ulteriore inadempienza, che gli elementi per effettuare il previsto monitoraggio siano comunque forniti dal medesimo ente locale, riservandosi, in caso di perdurante o carente omissione nella trasmissione di quanto richiesto, ogni valutazione ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia:
1. dispone che l’Organo di revisione del Comune di Foggia presenti la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sul raggiungimento e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso relativamente al secondo semestre 2018 e al primo semestre 2019 entro il termine perentorio del 30 agosto 2019, dandone comunicazione al Sindaco;
2. dispone che, in caso di mancata osservanza del termine predetto, il Comune fornisca gli elementi comprovanti il rispetto degli obiettivi intermedi entro il termine perentorio del 16 settembre 2019;
3. ordina che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, al Consiglio comunale (nella persona del Presidente), al Segretario comunale ed all’Organo di revisione (nella persona del Presidente) del Comune di Foggia e, inoltre, al Prefetto di Foggia, al Ministero dell’Interno e alla competente Procura contabile.
Così deciso, in Bari, il giorno 24 luglio 2019.
Il Magistrato relatore F.to dr. Pierpaolo Grasso | Il Presidente F.to dr. Maurizio Stanco |
Depositata in segreteria il 26 luglio 2019