Manfredonia , 4 novembre 2017. “SENZA padre dall’età di 10 anni, senza madre, disoccupata, 52 anni. Mi è stato riscontrato un carcinoma, ho problemi di artrite, di circolazione. Mi hanno riscontrato un decadimento cognitivo grave, una depressione maggiore, discopatia e scoliosi D/L, asma bronchiale. Vivo da sola in una casa in affitto. In passato la Commissione Medica di Manfredonia mi ha riconosciuto solo il 68% di invalidità. A differenza del passato, non percepisco più i contributi straordinari del Comune di Manfredonia. Non avro’ la possibilità di lavorare. Quello che chiedo è di poter godere dell’indennità di accompagnamento”.
Così a StatoQuotidiano Michelina P, classe 1965, di Manfredonia.
Come risaputo (fonte www.disabili.com), “L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita. Quel e/o dipende dal fatto che mentre per le persone aventi fra i 18 e i 65 anni occorre che sia certificato un grado di invalidità civile pari al 100%, per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria (non potendo dimostrare e presumere dai suddetti una capacità al lavoro), di conseguenza è sufficiente che essi abbiano una difficoltà a deambulare da soli o necessitino di una continua assistenza perchè incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana”.
“L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a prescindere dall’età dell’invalido e dal reddito suo e del suo nucleo familiare. È esente da IRPEF, cioè non è tassata.”
REQUISITI
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
– PERCENTUALE INVALIDITÀ CIVILE: 100%, cioè è riconosciuta la totale e permanente inabilità per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 65 anni
– per i minorenni e gli ultra65enni è sufficiente che nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario sia riportato che la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua
– ETÀ: 0 limiti
– REDDITO: 0 limiti
– cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
– residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
– non essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici [Per certificare questo è necessario compilare ogni anno il MODELLO ICRIC]