Resta fermo il no al sequestro preventivo chiesto dalla Procura di Foggia nell’indagine che coinvolge Italcarciofi Srl e il suo legale rappresentante Michele Garofalo. La Terza sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del Tribunale del riesame. La pronuncia non decide se le ipotesi fiscali siano fondate: si concentra sui presupposti della misura cautelare patrimoniale e sui limiti entro i quali la Suprema Corte può controllare le decisioni del riesame.
L’inchiesta, secondo quanto riportato nella sentenza, riguarda presunte dichiarazioni fraudolente mediante fatture per operazioni inesistenti. La Guardia di finanza di Barletta avrebbe ricostruito un sistema di rapporti commerciali fra Italcarciofi, l’azienda agricola di Piera Cortellino, madre di Garofalo, e una terza società, Stragapede Srls. Nell’ipotesi accusatoria, quest’ultima avrebbe simulato un servizio di raccolta per conto terzi; l’azienda agricola avrebbe quindi fatturato la vendita dei carciofi a Italcarciofi, consentendo a quest’ultima un indebito risparmio di Iva e Ires.
Si tratta, è essenziale precisarlo, di una prospettazione investigativa e non di fatti accertati con sentenza definitiva. A Garofalo vengono riferite ipotesi riconducibili all’articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000; a Cortellino quelle relative all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La richiesta cautelare mirava a vincolare beni della società, anche in relazione alla responsabilità amministrativa dell’ente, e beni della persona fisica in vista della confisca del profitto o del suo equivalente.
Il gip aveva negato il sequestro per l’assenza di una concreta prospettazione del rischio di dispersione patrimoniale. Il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto, soffermandosi anche sulla possibilità di aggredire il patrimonio della persona fisica. Secondo i giudici foggiani, gli elementi non chiarivano se il risparmio fiscale fosse transitato dalla società a Garofalo, se Italcarciofi fosse un semplice schermo o se, al momento del fatto, l’ente disponesse davvero delle somme non versate. Distinzioni decisive per stabilire se la confisca possa essere diretta o per equivalente.
Per la società, il riesame aveva inoltre escluso un effettivo pericolo di sottrazione delle garanzie patrimoniali. Italcarciofi risultava ammessa al controllo giudiziario previsto dal codice antimafia e sottoposta ai penetranti poteri di vigilanza di un’amministratrice giudiziaria. Una condizione ritenuta idonea, con elevata probabilità, a impedire operazioni elusive sul patrimonio.
Nel ricorso, la Procura ha discusso estesamente le regole elaborate dalla giurisprudenza sulla confisca nei reati tributari e ha richiamato la sistematicità dell’evasione ipotizzata, le triangolazioni societarie, la produzione di falsi e una scissione da cui sarebbe nata Sogesia Srl. Secondo la Cassazione, però, è rimasto privo di attacco specifico il punto preliminare indicato dal gip: il pericolo concreto che i beni venissero dispersi. Chi impugna il rigetto di un appello cautelare deve confrontarsi anche con le ragioni poste dal primo giudice, non soltanto con quelle esplicitate dal riesame.
Quanto alla posizione della società, le doglianze del pm miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione della motivazione. Ma contro le ordinanze in materia di sequestro il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il controllo sulla motivazione è possibile solo quando essa manchi o sia meramente apparente. In questo caso una motivazione c’era ed era comprensibile. L’inammissibilità lascia dunque intatto il rigetto della misura, senza trasformarlo in un’assoluzione e senza anticipare l’esito dell’indagine sulle operazioni contestate.
La pronuncia mostra quanto la cautela patrimoniale richieda un percorso argomentativo completo. L’ipotizzata esistenza di un profitto confiscabile non basta, da sola, a giustificare un vincolo preventivo: la richiesta deve misurarsi anche con il rischio concreto che la garanzia venga compromessa, secondo la ragione decisiva utilizzata dal primo giudice. Se quel passaggio non viene censurato in modo puntuale, la discussione sulla destinazione del risparmio fiscale e sui rapporti fra ente e amministratore non può colmare la lacuna dell’impugnazione.
A cura di Michele Solatia.



