Una minaccia di morte, formulata evocando l’investimento con un trattore, per spingere due persone a cambiare versione. È il fatto al centro della sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a dodici mesi di reclusione inflitta a Cesare Conte per intralcio alla giustizia. Il ricorso è stato rigettato e l’imputato dovrà pagare le spese processuali. La decisione chiarisce fin dove si estende la protezione accordata a chi ha reso dichiarazioni accusatorie e potrebbe essere chiamato a testimoniare.
Secondo la ricostruzione condivisa dal Tribunale di Foggia e dalla Corte d’appello di Bari, la pressione aveva due destinatari e due obiettivi convergenti. Donato Faienza sarebbe stato minacciato perché rendesse una falsa testimonianza; Mario Rosario Cavoto perché ritrattasse la querela presentata per lesioni. La difesa contestava la configurabilità del reato: Faienza non aveva ancora assunto formalmente la qualità di testimone e, secondo il ricorso, il processo nel quale avrebbe dovuto deporre non si sarebbe nemmeno celebrato, essendo intervenuto un decreto penale.
La Sesta sezione ha respinto questa lettura. L’intralcio alla giustizia previsto dall’articolo 377 del codice penale è un reato di pericolo: mira a preservare la genuinità delle dichiarazioni prima che il danno si realizzi. Perciò possono essere penalmente rilevanti le pressioni sulla persona che abbia denunciato o riferito fatti durante le indagini, se dirette a ottenere una ritrattazione immediata o a condizionare una futura deposizione. La tutela non scatta soltanto quando il destinatario entra in aula e presta giuramento.
Non serve neppure che l’intimidazione raggiunga il risultato voluto. La struttura della norma anticipa la soglia di intervento: se il fine non viene conseguito, ciò può incidere sulla pena, non cancellare il reato. Nel caso esaminato, inoltre, la possibilità di influire sulle dichiarazioni non era affatto irrealizzabile. Il decreto penale non era ancora esecutivo: la domanda di oblazione era stata respinta ed era stato fissato il giudizio immediato. Anche l’eventuale obiettivo di ottenere la remissione della querela, osserva la Corte, poteva convivere con quello di provocare successive ritrattazioni.
Il ricorso contestava anche la recidiva infraquinquennale, richiamando la data in cui un precedente decreto penale era diventato definitivo. Ma le attenuanti generiche erano state considerate prevalenti sulla recidiva, che non aveva prodotto né un aumento della pena né conseguenze indirette. La Cassazione ha quindi rilevato l’assenza di un interesse concreto a impugnare quel punto. La gravità del fatto e il diniego della particolare tenuità non dipendevano dalla recidiva, bensì soprattutto dal contenuto della minaccia.
Proprio la modalità intimidatoria ha pesato anche sull’ultimo motivo. La difesa chiedeva l’applicazione dell’articolo 131-bis, sostenendo che i giudici non avessero misurato davvero l’offensività del fatto e non avessero indicato una condotta successiva significativa. La Corte riconosce che la motivazione sul comportamento post factum non è dettagliata, ma ritiene sufficiente il giudizio complessivo: evocare la morte mediante l’investimento con un mezzo agricolo esprime un pericolo incompatibile con la minima offensività.
La decisione separa così tre piani che nel racconto della vicenda rischiano di sovrapporsi. Il primo riguarda l’accertamento del fatto, già compiuto in modo conforme nei due gradi di merito e non rinnovabile in Cassazione. Il secondo attiene alla qualificazione giuridica della pressione esercitata, ritenuta idonea a integrare l’intralcio. Il terzo è quello del trattamento sanzionatorio e della tenuità, sul quale la concreta violenza del messaggio ha avuto un peso autonomo. È proprio questa architettura a spiegare perché le obiezioni sulla qualità formale di testimone e sulla recidiva non abbiano modificato l’esito.
La sentenza n. 31747 del 2026 fissa così un messaggio preciso. La libertà di chi denuncia, informa gli investigatori o potrà deporre non è protetta soltanto dentro l’aula. Le intimidazioni capaci di alterare il percorso della prova possono integrare il reato già nella fase che precede il dibattimento. Il confine è l’idoneità della pressione e la finalità perseguita, non il titolo formale che la persona offesa possiede nel momento in cui riceve la minaccia.
A cura di Michele Solatia.



