ROMA – La Corte di Cassazione riapre un importante procedimento penale nato nel Foggiano e destinato ad avere riflessi significativi sul tema della capacità processuale degli imputati affetti da patologie psichiatriche. Con la sentenza n. 19921 del 2026, la Sesta Sezione Penale ha annullato con rinvio la condanna pronunciata nei confronti di un uomo riconosciuto colpevole dei reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
La decisione della Suprema Corte non riguarda la ricostruzione dei fatti contestati, ma la mancata verifica delle condizioni psicologiche dell’imputato durante il procedimento. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la Corte d’Appello di Bari non avrebbe adeguatamente approfondito la questione relativa alla capacità dell’uomo di partecipare coscientemente al processo.
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Foggia per una serie di episodi riuniti sotto il vincolo della continuazione. In appello la decisione era stata confermata, inducendo la difesa a rivolgersi alla Cassazione sostenendo che fosse stata ingiustamente respinta la richiesta di una perizia psichiatrica.
Secondo il ricorso, l’uomo sarebbe affetto da una patologia psichiatrica progressivamente aggravata nel tempo, caratterizzata da episodi di scompenso psicotico e da una significativa compromissione delle capacità cognitive. La difesa aveva prodotto documentazione sanitaria e segnalato l’esistenza di un’altra perizia eseguita in un diverso procedimento giudiziario, anch’esso pendente presso il Tribunale di Foggia, nella quale era stato accertato un vizio parziale di mente.
Nonostante tali elementi, la richiesta di accertamento specialistico era stata rigettata dai giudici di merito. La motivazione si fondava principalmente sul fatto che l’istanza fosse stata presentata dopo la scelta del rito abbreviato, circostanza ritenuta incompatibile con ulteriori approfondimenti istruttori.
La Cassazione ha però chiarito che la questione della capacità processuale deve essere tenuta distinta da quella relativa all’imputabilità. La capacità di stare in giudizio costituisce infatti un presupposto fondamentale del processo e può essere verificata in qualsiasi momento quando emergano elementi idonei a far dubitare della piena consapevolezza dell’imputato.
I giudici supremi hanno ricordato che la richiesta di giudizio abbreviato è un atto personalissimo che incide direttamente sui diritti dell’accusato. Per questo motivo presuppone una piena capacità di comprendere le conseguenze giuridiche della scelta effettuata. Se esistono dubbi fondati sulla capacità mentale dell’imputato nel momento in cui viene esercitata tale opzione processuale, il giudice è tenuto a svolgere adeguati approfondimenti.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha rilevato la presenza di numerosi elementi che avrebbero imposto una valutazione più approfondita. Tra questi figurano certificazioni mediche attestanti gravi disturbi della personalità, problemi psichici incompatibili con il regime carcerario e una precedente perizia che aveva evidenziato uno stato di scompenso psicotico associato a una rilevante riduzione della capacità di intendere e di volere.
Secondo la Cassazione, tali circostanze erano sufficienti a generare un ragionevole dubbio sulla capacità processuale dell’imputato. La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto fornire una motivazione puntuale per giustificare il mancato ricorso a un accertamento specialistico. Motivazione che, invece, è stata ritenuta assente.
Diverso il discorso relativo alla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Su questo punto la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero comunque fornito una motivazione non manifestamente illogica, evidenziando come la documentazione valorizzata dalla difesa non fosse stata specificamente introdotta nei motivi di appello sotto tale profilo.
L’esito finale è stato dunque l’annullamento della sentenza con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bari, che dovrà riesaminare la questione relativa alla capacità processuale dell’imputato e valutare se fosse necessario disporre una perizia psichiatrica.
A cura di Giovanna Tambo.



