MANFREDONIA. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.D.N., 60 anni, di Manfredonia, confermando la condanna già pronunciata nei suoi confronti per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione alla quale era sottoposto.
La decisione è stata assunta dalla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, presieduta da Vincenzo Siani e con relatore il consigliere Carmine Russo. Il procedimento riguardava la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 3 novembre 2025, che aveva confermato la responsabilità dell’imputato.
Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione durante le ore notturne in violazione delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione personale cui era sottoposto. Una condotta che aveva determinato la sua condanna per il reato previsto dall’articolo 75 del Decreto Legislativo 159 del 2011.
Nel ricorso per Cassazione la difesa aveva sollevato diversi motivi di impugnazione, contestando la valutazione delle prove, la quantificazione della pena e chiedendo anche il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte ha però ritenuto che gran parte delle censure formulate si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali, operazione che non può essere compiuta nel giudizio di legittimità. I giudici hanno ricordato che il compito della Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma esclusivamente verificare la correttezza giuridica e logica delle decisioni adottate dai giudici di primo e secondo grado.
Secondo la Corte, le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio risultano adeguatamente motivate e rispettose dei principi di diritto. Anche le contestazioni relative alla pena e alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale sono state giudicate inammissibili o infondate.
Per tali ragioni il ricorso è stato definitivamente respinto. L’uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3 mila euro in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia, emessa il 14 maggio 2026, chiude definitivamente il procedimento confermando la validità delle decisioni assunte dai giudici di merito e rendendo irrevocabile la condanna.
A cura di Michele Solatia.




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