STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 06 novembre 2021. Sentenza di proscioglimento emessa il 04.11.2021 dal GUP del Tribunale di Bari, dott.ssa Antonella Cafagna, nei confronti di Giuseppe De Stefano, per il quale è stata ritenuta l’assoluta estraneità dall’accusa di concorrente esterno alla “Società Foggiana” e a tutte le attività illecite perpetrate dai clan mafiosi sul territorio di Foggia.
È stato, infatti, sconfessato l’infondato teorema accusatorio che ha ingiustamente esposto alla gogna mediatica un innocente ed onesto cittadino, con l’infamante accusa di aver favorito le batterie mafiose foggiane «grazie al suo ruolo “strategico” all’interno del Comune di Foggia, rivelando sistematicamente agli esponenti del sodalizio mafioso informazioni precise e dettagliate su tutti gli incarichi funerari ricevuti a Foggia dalla singola impresa operante nel predetto settore, consentendo al sodalizio mafioso di poter esercitare in maniera sistematica il controllo estorsivo sulle onoranze funebri e di poter optare, da ultimo, per una modalità di calcolo della tangente periodica che ciascuna impresa avrebbe dovuto corrispondere, basato sul parametro di euro 50,00 per ogni incarico funerario».
Il Giudice dell’Udienza Preliminare, infatti, ha dato atto dell’insussistenza del suddetto sistema estorsivo, fondato su un tangente di € 50 per ogni funerale che gli esponenti della mafia foggiana avrebbero preteso, stando a quanto erroneamente ipotizzato dall’Accusa, dalle imprese di onoranze funebri, riconoscendo l’estraneità del De Stefano a qualsivoglia contesto mafioso.
L’avv. Ettore Censano, difensore di fiducia del De Stefano (sin dal giorno della sua ingiusta carcerazione disposta dal GIP di Bari con l’ordinanza del 03.11.2020), ritiene che “le medesime testate giornalistiche – che, all’epoca, non hanno esitato a dare ampia diffusione alla notizia del presunto coinvolgimento di un dipendente comunale nell’indagine “Decima bis” – oggi non possano e non debbano esitare a divulgare, con la stessa sollecitudine e con lo stesso (se non maggiore) risalto, l’esito assolutorio riportato dal De Stefano nel corso dell’udienza preliminare, restituendogli, così, almeno una parte della dignità e dell’onore fino ad oggi calpestati”.
“La diffamazione sistematica ai danni del De Stefano, continuata incessantemente a nche dopo le pronunce a lui favorevoli del Tribunale della Libertà di Bari e della Cassazione, è un fenomeno di inciviltà giuridica (oltre che morale) che non dovrebbe trovare ingresso in uno Stato di diritto e che esige quantomeno un minimo di riparazione, rimediando all’incommensurabile danno all’immagine subito da un innocente colpito da una accusa talmente ignominiosa e disonorante!”.
“Nonostante il Tribunale della Libertà di Bari avesse, in accoglimento del riesame difensivo, annullato l’ordinanza coercitiva del GIP, disponendo (già in data 20.12.2020) la liberazione del De Stefano e nonostante la Cassazione avesse, poi, rigettato il ricorso avanzato dal PM, confermando l’infondatezza della tesi accusatoria, la valanga di fango che ha investito il De Stefano non si è affatto arrestata, anzi è stata ulteriormente alimentata, tant’è che il De Stefano Giuseppe è stato addirittura menzionato nella relazione prefettizia inviata al Ministero dell’Interno per lo scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose”.
“In detta relazione, infatti, veniva segnalato, tra gli altri, anche il De Stefano, quale dipendente comunale dell’Ufficio Anagrafe che avrebbe informato la “Società Foggiana” sui decessi, così come supposto nell’inchiesta “Decima Bis”, evidenziandosi che il De Stefano “unitamente ai massimi esponenti di una delle cosche mafiose dominanti, è stato interessato da una ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari per aver fornito gli appartenenti alla predetta organizzazione mafiosa informazioni utili per le attività estorsive nel settore dei servizi funebri”. Ovviamente i mass media non hanno mancato di divulgare detta relazione, considerata l’importanza della notizia delle infiltrazioni mafiose nei gangli dell’amministrazione comunale di Foggia, ignorando, però, così come aveva già fatto il Prefetto, che l’ordinanza cautelare del GIP era stata annullata, per il De Stefano, già dal Tribunale della Libertà di Bari (annullamento confermato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione), così perpetuando ed amplificando il discredito gettato gratuitamente addosso ad un probo e onesto dipendente comunale”.
“Ed è ancor più biasimevole che oggi in nessuna delle pur numerose testate giornalistiche che hanno diffusamente dato conto dell’udienza preliminare del processo “Decima bis” – celebrata il 4 novembre 2021 nell’aula bunker di Bitonto (con indicazione dei nomi degli imputati che avevano optato per il rito abbreviato e di quelli che, invece, avevano scelto il giudizio ordinario) – non sia dato rinvenire neppure un fugace cenno in ordine al proscioglimento del De Stefano!”.
“Un silenzio “colpevole” ingiusto ed ingiustificabile!”.
“L’osservanza dei doveri di lealtà e buona fede, cui deve essere sempre improntata la professione giornalistica, impone che si debba riparare senza indugio agli errori fatti, soprattutto quando sono in gioco, come nel caso del De Stefano, diritti primari costituzionalmente protetti, come l’onore, il decoro, la dignità e la reputazione della persona”.
“L’omessa divulgazione di un clamoroso errore giudiziario – che ha sconvolto l’esistenza di un cittadino integro ed irreprensibile – non appare sicuramente in linea con quella che dovrebbe essere una corretta informazione giornalistica, rispettosa del diritto di cronaca, obiettiva, completa, imparziale ed equilibrata”.
“Si auspica, quindi, che ogni testata giornalistica e ogni altro canale di informazione voglia restituire al De Stefano il proprio onore e la propria dignità, informando la collettività della sentenza di proscioglimento in suo favore emessa il 04.11.2011, con la stessa celerità e con lo stesso risalto con cui era stata comunicata la sua ingiusta incarcerazione”, conclude l’Avv. Ettore Censano.