Grasso, nel convegno alla Sala Zuccari del Senato, ha parlato anche del diritto di rettifica dicendosi “sicuro che si troverà un punto di equilibrio”. “L’intimidazione giornalistica – ha proseguito – è un vulnus per la libertà di informazione e per il diritto ad essere informati. Oltre alle querele intimidatorie, penso alla salvaguardia dei cronisti a rischio, soprattutto quelli che lavorano nelle piccole realtà, e penso anche alla trasparenza sull’assetto proprietario delle testate”. Grasso ha inoltre sostenuto che “all’universo di Internet non è auspicabile applicare le stesse norme della carta stampata se non per le testate registrate. Il mondo della rete è più complesso di quello editoriale. Il mio auspicio è che emergano proposte in grado di garantire la tutela dei diritti fondamentali e la salvaguardia della libertà della rete”.
Anselmi,sanzioni maggiori per querele temerarie – Un limite per il risarcimento danno non patrimoniale, prescrizione breve di un anno e sanzioni più alte per le querele intimidatorie: sono le modifiche alla legge sulla diffamazione approvata alla Camera e ora in discussione al Senato, proposte dal presidente della Fieg Giulio Anselmi nel corso di un convegno alla Sala Zuccari del Senato. “Per quanto riguarda l’intimidazione – ha spiegato Anselmi – soprattutto le cause civili diventano spesso un elemento di intimidazione per i giornalisti e gli editori. Penso ai piccoli giornali e ai giornali nettamente profilati che hanno molto coraggio e poco denaro. Per questi la causa civile è una forma di pressione psicologica. Chi intenta una causa senza sufficienti elementi deve pagare qualche prezzo. Questo prezzo deve essere proporzionale. Una sanzione fino a 10 mila euro è ridicola. Questa misura va rivista in modo che ci sia un deterrente”.




Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
La pubblicazione sul giornale di una notizia lesiva dell’onore di una persona è lecita se il giornalista ha verificato la veridicità della stessa!
Il giornalista ha sempre l’obbligo di verificare la veridicità della notizia; adempiuto a tale onere, la pubblicazione è lecita.
Il diritto di cronaca consente ai giornalisti di pubblicare e divulgare una notizia lesiva dell’onore altrui ma solo se ricorrono tre condizioni:
1) la verità oggettiva o presunta purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista;
2) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione e alla divulgazione di tale notizia;
3) la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione. Il giornalista, quindi, non deve lanciarsi in invettive personali o in giudizi particolarmente acri.
Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza di qualche giorno fa. (Cass. sent. n. 4068/14 del 20.02.2014)
Secondo la Suprema Corte, la pubblicazione di una notizia lesiva dell’onore non è vietata – e, quindi, non costituisce illecito – se detta informazione sia vera (o comunque frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), vi sia un interesse pubblico per la divulgazione e, infine, se l’esposizione della stessa rispetti i limiti della continenza.
Qualora, pertanto, il giornalista pubblichi una notizia lesiva dell’altrui onore, pur non avendo alcuna prova di ciò che afferma, commette illecito.
Il commentatore ha solo l’obbligo di mettere in evidenza che la verità si limita alla notizia, indicando, se possibile, le fonti ove ha appreso l’informazione.
Foggia, 24 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo