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Polizze assicurative al riparo da azioni cautelari? Solo in sede civile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2014
Casi e Sentenze // Cronaca //

Il Tribunale di Foggia confermava il provvedimento del gip, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, disposto nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 3, d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte). L’uomo ricorreva in Cassazione, affermando che le polizze assicurative non sarebbero sequestrabili, poiché l’art. 1923 c.c. stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Inoltre, veniva contestato il richiamo effettuato dai giudici alla sentenza n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, in quanto questa riguardava la confisca, cioè un provvedimento definitivo, e non il sequestro preventivo, la quale è una fattispecie non assimilabile alla prima.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dall’art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile, mentre non riguarda la disciplina della responsabilità penale. Infatti, la misura cautelare reale del sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, anzi è indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile. Piuttosto, questa misura è finalizzata alla confisca, cioè un provvedimento sanzionatorio che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa ed il reato. Anche il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite era corretto, in quanto era stato utilizzato dai giudici di merito come mera conferma della correttezza di questa interpretazione, poiché affermava che, nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo.

Per questi motivi, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ricordava che la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art. 1923 c.c.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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