L’Amministrazione comunale di Zapponeta ha respinto gli scritti difensivi presentati dal titolare di un’attività commerciale nell’ambito di un procedimento amministrativo riguardante il presunto esercizio del noleggio di attrezzature balneari senza la segnalazione certificata di inizio attività. La decisione è contenuta in una determinazione adottata dal settore comunale competente.
Il provvedimento non costituisce ancora un’ordinanza-ingiunzione definitiva. Dispone la prosecuzione del procedimento e la trasmissione degli atti all’ufficio incaricato di stabilire l’eventuale sanzione, applicando i criteri previsti dalla normativa. L’interessato conserverà la possibilità di presentare opposizione contro la futura ordinanza nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Il procedimento trae origine da un controllo effettuato nel luglio 2026 dalla Guardia Costiera presso un’area privata utilizzata come parcheggio e sede di un’attività di somministrazione. Secondo quanto riportato nel verbale, sull’area demaniale antistante sarebbero stati individuati tre avventori con ombrelloni e lettini aventi caratteristiche considerate riconducibili all’esercizio commerciale.
A seguito del controllo è stata contestata al titolare la violazione dell’articolo 61, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2015, ipotizzando lo svolgimento di un’attività di noleggio di attrezzature balneari in assenza della prescritta SCIA. Nel verbale era indicata una sanzione in misura ridotta pari a cinquemila euro. Gli atti sono stati successivamente trasmessi al Comune, individuato come autorità competente per la definizione del procedimento.
L’interessato, assistito da un legale, ha presentato le proprie memorie difensive entro il termine previsto. La difesa ha contestato la competenza dell’organo accertatore, la prova della provenienza delle attrezzature, la natura onerosa della loro eventuale messa a disposizione e l’applicabilità della disposizione regionale. Sono state sollevate obiezioni anche sulla contestazione differita e su alcuni errori formali contenuti nella documentazione. In via subordinata è stata chiesta la determinazione della sanzione nel minimo previsto.
L’Amministrazione ha considerato infondate o non decisive le argomentazioni difensive. Secondo la motivazione del provvedimento, la Guardia Costiera, operando come organo di polizia giudiziaria, è legittimata ad accertare anche le violazioni amministrative riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni. Il potere di assumere la decisione sull’applicazione della sanzione rimane invece attribuito al Comune.
Per quanto riguarda il merito della contestazione, la determinazione considera rilevanti la tipologia e i colori delle attrezzature, la loro collocazione sull’arenile davanti alla struttura e la contemporanea presenza di clienti. Tali circostanze vengono qualificate dall’ufficio come elementi indiziari convergenti. La difesa aveva tuttavia contestato proprio l’idoneità di questi elementi a dimostrare che le attrezzature fossero state consegnate dall’impresa e che esistesse un rapporto di noleggio a pagamento.
Il Comune ha ritenuto legittima anche la contestazione non immediata, sostenendo che furono necessari ulteriori accertamenti presso gli archivi dello Sportello unico per le attività produttive e una valutazione coordinata della documentazione raccolta. Gli errori formali segnalati dalla difesa sono stati qualificati come materiali e non tali da compromettere l’identificazione dell’interessato o l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
A cura di Michele Solatia.



