StatoQuotidiano.it, 08 febbraio 2023. Con provvedimento odierno, la Corte d’Assise d’Appello di Bari ha confermato le condanne in I grado all’ergastolo per Matteo Lombardi, e a 3 anni per Antonio Zino, nell’ambito del procedimento penale correlato all’omicidio di Giuseppe Silvestri, avvenuto il 21 marzo 2017 lungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo (Fg).
Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.
Si ricorda come in seguito alla richiesta per “l’ascolto di altri due collaboratori di giustizia – Antonio e Andrea Quitadamo, ‘Baffino’ e ‘Baffino junior’ – , e dopo l’ascolto di Danilo Della Malva e Romano Andrea, con i due testi di riferimento, Marco Raduano, e Liberantonio Azzarone, detto Antony”, c’era stato un nuovo rinvio al 26 ottobre 2022 del procedimento interessante il ricorso presentato per i citati Lombardi e Zino.
L’accusa. “Zino rispondeva di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa facenti parte “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino).
Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).
La richiesta. Da raccolta dati, in primo grado era stata chiesta la condanna solo a un segmento della condotta di Zino, ritenendo non utilizzabili le dichiarazioni auto-accusatorie. Pertanto, le richieste sono state ergastolo a Lombardi, e 4 anni esclusa la condotta della falsa testimonianza per Zino.
LE MOTIVAZIONI DELLE CONDANNE IN PRIMO GRADO
(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Foggia – Manfredonia, 22 febbraio 2021. “Dai riscontri obiettivi effettuati in sede di indagini, nonché dalle risultanze emerse nel
corso del dibattimento, tuttavia, non emergono profili di incompatibilità tra il viaggio a
Lodi effettuato da Lombardi Matteo (assieme a Zino Antonio) per raggiungere la
Lombardia, il giorno 21 marzo 2017, la registrazione del Lombardi presso la BCA di Lodi
il giorno 21 marzo 2017 e la presenza dello stesso, alle ore 04:50, sul locus commissi
delicti“.
E’ un passaggio della sentenza depositata lo scorso 10 dicembre 2020, della Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, Presidente dott. Antonio Civita, relativa al dibattimento per l’omicidio di Giuseppe Silvestri, avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, del 21 marzo 2017, lungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo (Fg).
I due citati imputati erano stati arrestati la mattina del 17 aprile 2019 – dai militari dell’Arma –, in seguito alle indagini relative all’omicidio.
Come anticipato da StatoQuotidiano, nel procedimento in oggetto (udienza il 5 ottobre 2020), Lombardi è stato condannato all’ergastolo, Antonio Zino a 3 anni di reclusione.
L’accusa. “Zino rispondeva di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”.
Come ricordato, i due imputati – per l’accusa facenti parte “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).
LE ACCUSE – L’AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO – LA RAPINA ALLA GIOIELLERIA
Come si legge nella sentenza di primo grado, Lombardi era stato accusato di “avere, in concorso con terzi, con premeditazione, cagionato la morte di Silvestri Giuseppe, esplodendo al suo indirizzo, anche a distanza ravvicinata, numerosi colpi di arma da fuoco con fucile a calibro 12 a pallettoni, che attingevano il Silvestri al capo e in altre parti del corpo”, “con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare il gruppo criminale Romito — Ricucci — Lombardi, contrapposto al “clan li Bergolis” di Monte Sant’ Angelo, quest’ ultimo riconosciuto come associazione mafiosa, in via definitiva, dalla sentenza GUP Bari n. 409/06 dell’8.6.2006, irrevocabile il 20.3.2009 nonché dalla sentenza c. Assise Foggia n. 2/09 del 7.3.2009, irrevocabile il 4.10.2011 (p.p. 14595/01 Mod 21 DDA — Op.Iscaro Saburo), sodalizio in cui la vittima era inquadrata”.
“Tanto in considerazione: delle qualità personali di Lombardi Matteo — elemento di vertice dell’aggregato criminale Romito — Ricucci — Lombardi, contrapposto al clan li Bergolis — e di Silvestri Giuseppe, organico al suddetto clan li Bergolis; delle ragioni poste a fondamento dell’omicidio di Silvestri Giuseppe quale appartenente all’opposta consorteria criminale, onde poter dare un messaggio chiaro ed inequivocabile di supremazia criminale e controllo del territorio, anche alla luce della rapina alla gioielleria Dei Nobili di Monte Sant’Angelo, verificatasi il 18.2.2017, e per la quale lo stesso Silvestri era stato sospettato di aver favorito e supportato gli esecutori materiali risultati essere organici al clan Perna di Vieste, a sua volta alleato del sodalizio dei li Bergolis, il tutto per imporre e definire gli assetti di potere all’interno della criminalità mafiosa operante sull’area garganica; delle modalità plateali della condotta illecita, volta a provocare allarme sociale, attribuendo evidenza pubblica all’azione delittuosa e rafforzando il messaggio omertoso a chi doveva intenderlo, con l’adozione di metodiche operative e circostanze sintomatiche dell’avvertimento mafioso (considerando il calibro dell’arma utilizzata, l’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco in direzione di parti vitali della vittima, l’allontanamento indisturbato del colpevole dal luogo del delitto, mostrare platealmente la ferocia e la forza dell’assassino, si da intimorire la popolazione del luogo)“.
Come detto, nel corso del dibattimento, e delle indagini, è emerso come “Lombardi sosteneva di non potersi trovare sul luogo dell’omicidio, al momento della commissione dell’azione criminosa, poiché la mattina del 21 marzo 2017 era in viaggio verso Lodi, per partecipare ad un’asta di automobili, assieme a Zino Antonio”.
“L’ALIBI DEL LOMBARDI”
“Con maggior impegno esplicativo, il Lombardi dichiarava che, alle ore 04:50 del 21 marzo 2017 (l’orario dell’omicidio), aveva intrapreso un viaggio verso la Lombardia assieme a Zino Antonio, a bordo di una vettura modello Renault Kangoo, come risultava dai registri di presenza della BCA di Lodi (dove si teneva l’asta di autovetture): secondo l’alibi prospettato dal Lombardi, il medesimo non poteva essere presente sul luogo dell’omicidio, al momento di commissione dello stesso, in quanto si stava recando, assieme a Zino Antonio, a Lodi, per partecipare all’asta di automobili”.
La richiesta. Da raccolta dati, nel corso del dibattimento, era stata chiesta la condanna solo a un segmento della condotta di Zino, ritenendo non utilizzabili le dichiarazioni auto-accusatorie. Pertanto, le richieste erano stati quelle dell’ergastolo a Matteo Lombardi e 4 anni, esclusa la condotta della falsa testimonianza, per Zino.
L’udienza del 5 ottobre 2020. Nell’udienza del 5 ottobre 2020, era prevista la discussione di tutte le parti interessate al procedimento (Pm, parti civili, e difensori degli imputati).
Come riportato da Repubblica – Bari, Lombardi “avrebbe organizzato e poi eseguito in prima persona l’agguato mafioso” ai danni di Silvestri. “La Corte d’assise di Foggia ha anche riconosciuto l’aggravante di mafia, sia come ‘metodo mafioso’, che come finalità di agevolare il clan di appartenenza, rivale dei Li Bergolis“.
Povero gabbiano, si è beccato la condannaaa!!!