Bari – “(..) Ritenuto opportuno disporre la verificazione a carico dell’Ufficio Prefettizio competente, che già detiene le schede, al fine di evitare i possibili rischi connessi alla trasmissione ed alla custodia delle stesse (..)”. Così il Tar Puglia pronunciandosi sul ricorso di Rogatis Vincenzo Giovanni contro il Comune di Foggia, Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Foglia, Prefettura di Foggia – U.T.G., nei confronti di Annecchino Antonio, De Rosa Giovanni, Bove Antonio, De Vito Luigi, Viggiano Luigi, per “l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del 18 luglio 2014, relativo alla consultazione elettorale amministrativa svoltasi nel Comune di Foggia in data 25 maggio 2014 per l’elezione del Consiglio Comunale nella parte in cui pone il ricorrente al quinto posto dei non eletti; del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Foggia e dell’allegato “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali”, relativo alle sezioni nn. 4, 12 e 21, per la Lista n. 9 (Forza Italia – Berlusconi per Landella) nella parte in cui, non attribuisce al ricorrente il corretto numero di preferenze ottenute; dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni nn. 4 – 12 – 21, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il corretto numero di preferenze effettivamente ottenute; nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche se di estremi ignoti; e per la consequenziale rettifica del risultato elettorale”.
Il Tar Puglia ha disposto che, a cura del sig. Prefetto di Foggia, con facoltà di delega a funzionario dallo stesso individuato, si proceda a verifica delle schede elettorali delle sezioni nn. 4, 12 e 21, con conseguente nuova indicazione di tutti i voti riportati dal ricorrente.
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