Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Cons. Francesca Quadri.
DIRITTO. Il Comune delle Isole Tremiti aveva impugnato il parere espresso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano in data 24 novembre 2008 prot. n. 9455, sulla variante al P.R.G. adottata dal Comune per l’adeguamento al P.U.T.T., con il quale sono state imposte prescrizioni e condizioni al rilascio della definitiva autorizzazione, sostenendo l’avvenuta consumazione del relativo potere, per essersi formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 8 Allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995 di istituzione dell’Ente Parco (decorsi sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa, salva la possibilità di una sola proroga di trenta giorni per necessità istruttorie) e, quanto al contenuto delle prescrizioni, lo sviamento della causa tipica rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.
Il Tar, pur ritenendo operante la disposizione sulla formazione del silenzio assenso, ha respinto il ricorso, considerando che il relativo termine potesse intendersi decorso solo a partire dalla ricezione di tutta la documentazione tecnica e che le prescrizioni imposte fossero coerenti con le finalità istituzionali ambientali riconosciute all’Ente dall’art. 2 del D.P.R. 5 giugno 1995.
Ha proposto appello il Comune assumendo : “l’erroneità della sentenza , poiché , avuto riguardo alla data di trasmissione all’Ente Parco di tutta la documentazione tecnica occorrente al rilascio dell’autorizzazione ( 9 giugno 2008), nonché della proroga istruttoria comunicata dall’Ente in data 4 settembre 2008, motivata sulla necessità di compiere approfondimenti istruttori, alla data di notificazione al Comune ( 29 novembre 2008) del parere con cui l’Ente si riservava di rilasciare definitiva autorizzazione dopo aver preso visione degli elaborati cartografici aggiornati ed adeguati alle prescrizioni e condizioni imposte, il relativo potere doveva ritenersi consumato per effetto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, in data 4 ottobre 2008”; “l’irrilevanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar ai fini della decorrenza del termine, dell’avvenuto deposito , direttamente da parte del progettista e ad insaputa del Comune, di tavole non aventi alcun valore tecnico integrativo, ma riproduttive di documentazione già acquisita e della valutazione di incidenza ambientale rilasciata dalla Regione Puglia in data 5.5.2005, già agli atti dell’Ente, allo scopo di prorogare il termine ormai scaduto, documentazione peraltro non richiesta in occasione della comunicazione della proroga, genericamente motivata; l’esorbitanza delle prescrizioni imposte rispetto alle finalità di tutela ambientale dell’Ente Parco”.
“Si è costituito l’Ente Parco sostenendo di essere stato messo in condizioni di provvedere sulla richiesta di autorizzazione solo a partire dalla data di deposito della documentazione integrativa e rilevando l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso dopo la modifica dell’art. 20, comma 4 l.n.241/1990 ad opera della legge n. 80/2005, che avrebbe comportato l’abrogazione della precedente normativa”.
“All’udienza dell’8 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione”.
“Con la nota impugnata, l’Ente Parco, investito da parte del Comune della richiesta di autorizzazione alla variante al P.R.G. per l’adeguamento al P.U.T.T., ha espresso un parere favorevole con le prescrizioni e condizioni contenute nel parere del Comitato tecnico dell’Ente Parco, integralmente riportato, riservando il rilascio dell’autorizzazione all’esito della verifica del relativo adeguamento da parte del Comune”.
“Pur trattandosi di atto formalmente endoprocedimentale e soprassessorio, esso determina, nella sostanza, un effetto reiettivo, se non a condizione dell’accoglimento integrale delle modifiche indicate ed è, pertanto, immediatamente lesivo (Cons. St. Sez. V, 2.5.2013, n. 2398)”.
“L’appellante censura la sentenza di primo grado per non avere considerato l’atto illegittimo perché intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995 di istituzione dell’Ente Parco. Parte appellata sostiene che la previsione del silenzio assenso di cui al D.P.R. 5 giugno 1995 dovrebbe ritenersi abrogata per effetto dell’entrata in vigore della legge n.80/2005, di modifica dell’art. 20 l. n.241/1990, che ha introdotto delle eccezioni alla generalizzazione del silenzio assenso in alcune materie, tra cui quelle inerenti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente”.
“Sulla questione, tuttavia, il Collegio deve osservare che il Tar ha espressamente statuito favorevolmente al ricorrente e che il relativo capo di pronuncia avrebbe potuto essere contestato solo con apposita impugnazione”. “Va, comunque, rimarcato che, secondo un orientamento (Cons. St. Sez. VI, 29.12.2008, n. 6591), l’avvenuta introduzione di alcune eccezioni alla generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 l. n. 241/1990 non impedisce di individuare speciali ipotesi di silenzio assenso – atte a garantire l’interesse, pure meritevole di salvaguardia, all’efficienza e tempestività dell’azione amministrativa – anche nelle predette materie purché non venga sacrificata, attraverso l’omissione di attività istruttoria, la tutela dei valori di tale rilevanza”.
“Tale condizione appare sufficientemente garantita dalle peculiarità del presente complesso procedimento di approvazione della variante al P.R.G., dato che le esigenze istruttorie appaiono adeguatamente salvaguardate dai pareri della Soprintendenza ai Beni AA.AA. della Puglia , dell’Autorità di Bacino della Puglia, del Comitato Urbanistico regionale, degli Assessorati regionali alle risorse agroalimentari e all’ambiente – Settore ecologia , dell’Ufficio del Genio Civile, indicati nello stesso preambolo dell’atto impugnato e dai quali sono scaturite, peraltro, varie prescrizioni. Una volta assodata l’operatività della previsione di cui all’art. 8 dell’allegato A al D.P.R. istitutivo dell’Ente Parco, occorre valutare se, come ritenuto dal Tar, l’incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione impedisse di considerare iniziato il decorso del termine per il relativo rilascio”.
“A riguardo, si evince dall’atto impugnato che già con nota del 10.5.2005, l’Ente aveva richiesto al Comune atti integrativi necessari al completamento dell’iter istruttorio e che il Comune , con nota 9.6.2008, aveva trasmesso detta documentazione.
Successivamente, con nota 4 .9.2008, l’Ente Parco comunicava la necessità di proroga di trenta giorni del termine per il rilascio dell’autorizzazione, per ulteriori approfondimenti istruttori, senza denunciare l’incompletezza della documentazione acquisita né, tantomeno, chiederne di nuova”.
“Nemmeno provvedeva a comunicare, ove ne avesse ravvisata la necessità, la sospensione del termine per l’acquisizione di informazioni , comunque non superiore a trenta giorni , ai sensi dell’art. 2, comma 7 l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 20.
Deve, pertanto, ritenersi inidonea ad escludere il decorso del termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione l’acquisizione tardiva di documentazione – e ciò a prescindere dalla valutazione circa la sua inerenza ad informazioni già in possesso dell’amministrazione – da parte di soggetti diversi dal Comune richiedente, non preceduta nè da una comunicazione dell’esito negativo della verifica della completezza degli atti del procedimento, nè da un invito all’integrazione dell’attività istruttoria, né da una richiesta di sospensione del termine per esigenze istruttorie, in doveroso ossequio al principio di leale collaborazione cui è improntata la fase istruttoria procedimentale (Cons. St. Sez. VI, 10.9.2008, n. 4311)”.
“L’atto intervenuto solo in data 24 novembre 2008 deve, pertanto, giudicarsi illegittimo per essere stato emesso dopo il perfezionamento del silenzio assenso, non essendo neanche riscontrabili in esso i caratteri dell’atto di autotutela. L’accoglimento del primo motivo di appello comporta l’assorbimento dei rimanenti”.
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