Legittimo il diniego di AGER alla revisione del PEF: ricorso respinto e spese compensate
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Cerignola contro AGER Puglia, l’Agenzia territoriale della Regione per la gestione dei rifiuti, confermando la legittimità del diniego alla revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2023.
La sentenza, pubblicata il 9 gennaio 2026 (n. 31/2026), mette la parola fine a una controversia avviata nel 2023 e ruotata attorno alla richiesta del Comune di ricalcolare il PEF a seguito di un consistente incremento dei ricavi derivanti dal consorzio COREPLA, legati al riciclo degli imballaggi in plastica.
La vicenda
Il Comune di Cerignola aveva chiesto ad AGER la revisione straordinaria del PEF rifiuti per il biennio 2022-2023, sostenendo che i ricavi effettivi da COREPLA fossero risultati quasi doppi rispetto a quelli stimati nel piano originario. Secondo l’amministrazione comunale, tale scostamento avrebbe alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio, determinando una eccessiva copertura tariffaria a carico dei cittadini, in violazione del principio secondo cui la TARI deve coprire esclusivamente i costi effettivi del servizio.
AGER aveva però negato la revisione infra-periodo, ritenendo che l’incremento dei ricavi non costituisse una “circostanza straordinaria” ai sensi della regolazione ARERA, ma un evento fisiologico da assorbire nel successivo aggiornamento biennale.
La decisione del TAR
Il TAR ha dato pienamente ragione ad AGER, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e, in ogni caso, infondato nel merito.
I giudici amministrativi hanno rilevato che, con la validazione del PEF 2024-2025, AGER ha già recepito e contabilizzato i maggiori ricavi provenienti dai sistemi collettivi di compliance, inclusi quelli COREPLA, riequilibrando il piano economico-finanziario nel ciclo tariffario successivo. Di conseguenza, l’interesse concreto del Comune a una pronuncia sul diniego del 2023 è venuto meno.
Nessuna “circostanza straordinaria”
Nel merito, il TAR ha chiarito che la revisione infra-periodo del PEF è uno strumento eccezionale, attivabile solo in presenza di eventi imprevedibili e gravi tali da compromettere la sostenibilità economico-finanziaria del servizio o la sua continuità.
Secondo il Collegio, il maggior gettito derivante da una migliore raccolta differenziata non configura uno squilibrio negativo, ma al contrario una sopravvenienza positiva, fisiologica e coerente con un sistema tariffario che premia le performance ambientali. Eventi di questo tipo – ha sottolineato il TAR – devono essere gestiti attraverso gli ordinari aggiornamenti biennali del PEF, non tramite revisioni straordinarie.
Respinte anche le censure procedurali
Respinte anche le doglianze procedurali sollevate dal Comune. Il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego di AGER e infondata la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990, osservando che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Spese compensate
Tenuto conto della natura pubblica delle parti e della complessità della vicenda, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il principio affermato
La sentenza ribadisce un principio di rilievo per gli enti locali: i maggiori ricavi non giustificano automaticamente una revisione straordinaria del PEF, se non incidono negativamente sull’equilibrio del servizio. Il sistema regolatorio ARERA, secondo il TAR, è strutturato proprio per assorbire tali dinamiche attraverso la programmazione tariffaria pluriennale.
Una decisione destinata a fare giurisprudenza nel delicato equilibrio tra sostenibilità finanziaria, tutela dell’utenza e stabilità del sistema tariffario dei rifiuti.



