Roma/Manfredonia. “(..) l’ordinanza impugnata ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari non soltanto a partire dalla menzionata presunzione legislativa, ma anche sulle circostanze di fatto della concreta vicenda e, segnatamente, sul fatto che l’indagato si sia messo a disposizione di un soggetto, quale Giovanni Caterino, dalla spiccata pericolosità, attesa la sua appartenenza a un sodalizio dalla particolare forza criminale, coinvolto in drammatici fatti di sangue, rendendosi quindi indispensabile l’adozione di una misura custodiale in grado di impedire il mantenimento dei rapporti con il contesto associativo“.
L’accusa
Con atto di recente pubblicazione (con udienza relativa in ogni modo al marzo 2019), la Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto “inammissibile il ricorso proposto da Luigi Palena, San Giovanni Rotondo il 25/8/1970, contro l’ordinanza del Riesame di Bari del novembre 2018 che aveva accolto parzialmente l’impugnazione proposta, nell’interesse di Palena, contro l’ordinanza generica, confermando il capo dell’imputazione limitatamente al reato di detenzione illegale di una sola arma comune da sparo, commesso il 5/1/2018, con esclusione dei reati di porto della stessa pistola e di detenzione e porto della seconda arma comune da sparo“.
Come pubblicato, i citati Caterino e Palena sono stati arrestati nell’ottobre 2018 dai Carabinieri del Comando provinciale di Foggia rispettivamente con l’accusa di “concorso nel quadruplice omicidio” di San Marco in Lamis (Caterino) e di detenzione delle armi (Palena, con arma emersa come sola una) utilizzate (utilizzata,ndr) ipoteticamente il giorno dei fatti. Nell’agguato dell’estate 2017 (esattamente il 9 agosto di due anni fa), nelle campagne di San Marco in Lamis, persero la vita i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, di 47 e di 43 anni, colpiti probabilmente per aver assistito involontariamente all’uccisione di Mario Luciano Romito e di suo cognato, Matteo De Palma.
L’ordinanza del Gip del Tribunale di Bari dell’ottobre 2018
In precedenza, con un’ordinanza dell’ottobre 2018, il Gip del Tribunale di Bari aveva applicato, nei confronti di Luigi Palena, “la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti, contestati al capo 3) della rubrica (..) per avere concorso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella detenzione illegale e nel porto in luogo pubblico di due pistole, non meglio individuate, e del relativo munizionamento, consegnategli da Giovanni Caterino e materialmente custodite e occultate dallo stesso Palena; con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan “li Bergolis”“.
L’ordinanza del Riesame del novembre 2018
Come riportato nell’atto della Cassazione, di recente pubblicazione, relativamente al ricorso contro l’ordinanza del Riesame “Dal materiale indiziario raccolto, costituito in particolare da alcune captazioni ambientali, era, infatti, emerso, in modo ritenuto inequivocabile, che Giovanni Caterino avesse ricevuto, il 5/1/2018, una prima pistola; che, in quella stessa giornata, egli l’avesse consegnata a Palena e che, alla data 21/3/2018, Caterino avesse la disponibilità di una seconda arma da sparo. Tuttavia, secondo il Tribunale del riesame, non era stato dimostrato che Palena avesse portato fuori dalla sua abitazione la prima arma ricevuta in custodia; e quanto alla seconda pistola, detenuta da Caterino, gli elementi raccolti non coinvolgevano in alcun modo Palena, sicché non poteva ritenersi che costui l’avesse detenuta su incarico del coindagato“.
Il ricorso
Contro l’ordinanza del riesame aveva proposto ricorso per Cassazione lo stesso Palena per mezzo del difensore di fiducia, “deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione (..) la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (..) in relazione alla configurabilità Dopo avere ricordato la giurisprudenza di legittimità in materia di associazione
mafiosa, il ricorso lamenta che i Giudici di merito non abbiano adeguatamente analizzato il contenuto delle captazioni del 5/1/2018, essendosi limitati a riportare pedissequamente quanto indicato dagli operanti, senza soffermarsi sulle singole condotte e, soprattutto, su quella relativa a una delle due pistole. Ma soprattutto sarebbe stata interamente omessa la motivazione sull’esistenza, rimasta indimostrata, dell’associazione mafiosa cui la condotta sarebbe stata funzionale, avendo le ordinanze di merito affermato il perdurare dell’organizzazione criminale denominata clan “li Bergolis” e non avendo, peraltro, fornito alcun elemento utile per comprendere come la consegna eventuale di una pistola da utilizzare per una vendetta “personale” fosse di utilità per il sodalizio criminoso“.
In corso procedimento con rito abbreviato a Foggia. Prossima udienza a fine settembre 2019
Come pubblicato, sono in corso i procedimenti penali a carico dei citati Palena e Caterino: come già pubblicato nelle scorse settimane, è partito nel mese di luglio presso il Tribunale di Foggia il procedimento penale (con rito abbreviato) a carico del citato Palena. ”La detenzione dell’arma non ha alcun legame con il fatto omicidiale, avvenuto mesi prima, dunque nessun riferimento all’imputazione contestata”, aveva riferito a StatoQuotidiano l’avvocato del Palena.
Difesa Palena “Arma mai nominata nel corso della conversazione..”
“Abbiamo chiesto lo svolgimento del rito abbrievato – ha detto l’avvocato – condiziato alla trascrizione dell’unica captazione ambientale che vede interagire Palena con l’altro indagato Giovanni Caterino, poichè riteniamo che la conversazione non abbia il senso attribuito dal Pm. Dal punto di vista della difesa dell’uomo – aveva detto l’avvocato di Palena– il Caterino non fa riferimento alla volontà di pulire la pistola ma tutt’altro. L’arma non è mai stata nominata nel corso della conversazione e, soprattutto, a seguito della perquisizione delle forze dell’ordine non è stata mai rinvenuta alcuna pistola nell’abitazione e nelle pertinenze dell’abitazione del citato Palena”.
Il procedimento è stato rinviato a fine settembre 2019 “per dare la possibilità alla difesa di valutare un’eventuale opposizione alla richiesta di costituzione di parte civile di alcuni colleghi (per conto della Regione Puglia, del Comune di San Marco in Lamis e della famiglia Luciani,ndr) perchè, a mio giudizio – aveva spiegato l’avvocato del Palena – non hanno nulla da pretendere dal mio assistito. Ribadisco: la detenzione dell’arma non ha alcun collegamento con il fatto omicidiale, avvenuto mesi prima, e dunque rispetto alla nostra imputazione”.
REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT