Bari, 10 ottobre 2024. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte dei Conti della Puglia, nella sentenza pronunciata il 3 luglio 2024, ha assolto Pasquale Dell’Aquila e Gioacchino Lucio Padalino, due tecnici della prevenzione dell’A.S.L. di Foggia, accusati di aver esercitato la loro professione senza l’iscrizione all’Ordine professionale, come previsto dalle leggi in vigore, con conseguente danno erariale per la pubblica amministrazione.
Secondo quanto emerso durante il procedimento, iniziato su iniziativa della Procura Regionale con un esposto anonimo, i due tecnici avrebbero svolto attività professionali per la ASL senza essere iscritti all’albo dei Tecnici della Prevenzione, come richiesto dalla Legge 43/2006 e successivamente dal Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018. L’omissione riguardava il periodo dal 1° settembre 2018 fino al 28 febbraio 2023, per il quale venivano contestati compensi lordi non dovuti di circa 184.000 euro per ciascuno.
La posizione della Procura
La Procura Regionale aveva sostenuto che l’esercizio della professione senza iscrizione all’albo configurasse un illecito erariale, poiché la prestazione lavorativa in violazione di tale obbligo normativo non solo rendeva ingiustificata la remunerazione, ma aveva anche esposto l’amministrazione sanitaria a gravi rischi organizzativi e funzionali, compromettendo la qualità del servizio reso agli utenti. Di conseguenza, era stata richiesta la restituzione delle somme percepite dai due tecnici, equivalenti agli stipendi erogati dall’A.S.L. di Foggia durante il periodo contestato.
Le difese degli imputati
I due tecnici, difesi rispettivamente dagli avvocati Giulio Scapato e Antonio Viviano De Pellegrino, hanno opposto resistenza alle accuse mosse dalla Procura. La difesa ha argomentato che i ritardi e le omissioni nell’iscrizione all’albo non erano imputabili a una loro volontà dolosa, ma piuttosto a problemi procedurali e amministrativi. In particolare, è stato evidenziato che entrambi i professionisti avevano avviato il processo di iscrizione nei termini previsti, ma non erano riusciti a completarlo per ragioni estranee alla loro sfera di controllo. Padalino, ad esempio, aveva presentato una domanda di iscrizione già nel gennaio 2019, ma questa era stata sospesa a causa di richieste di integrazione documentale, non completate per presunti equivoci nella comunicazione con l’Ordine.
La decisione della Corte
La Corte dei Conti, esaminando i fatti, ha ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per dimostrare il dolo richiesto per configurare un illecito erariale. In particolare, è stato sottolineato che entrambi i tecnici avevano effettivamente avviato la procedura di iscrizione, sebbene con ritardi e difficoltà. La condotta non poteva dunque qualificarsi come dolosa o gravemente colposa, in quanto il mancato completamento dell’iscrizione all’albo era legato a difficoltà procedurali e non a una consapevole volontà di eludere le norme.
Inoltre, la Corte ha rilevato che la mancata iscrizione all’albo, pur essendo una violazione di legge, non aveva comportato un danno concreto all’efficienza dei servizi svolti dai due tecnici. Le mansioni da loro svolte presso l’A.S.L. di Foggia non erano state in alcun modo compromesse dalla mancata iscrizione all’Ordine professionale. Infatti, le competenze professionali dei due imputati non sono mai state messe in discussione e la qualità del loro lavoro non era stata oggetto di alcun rilievo negativo da parte dell’amministrazione o di terzi.
La rilevanza del principio di utilità della prestazione
Un ulteriore punto decisivo nella sentenza è stato il richiamo al principio dell’utilità della prestazione lavorativa. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2126 del codice civile, le prestazioni lavorative rese, anche in presenza di irregolarità formali come la mancata iscrizione all’albo, sono comunque valide e devono essere retribuite se l’attività svolta ha prodotto benefici concreti per l’ente. Nel caso specifico, la Procura non è stata in grado di dimostrare che vi fosse stato un effettivo danno per l’A.S.L., limitandosi a ipotizzare rischi teorici e potenziali problematiche legate alla mancata iscrizione all’albo.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte dei Conti ha respinto la domanda della Procura Regionale, assolvendo entrambi i tecnici dalle accuse di danno erariale. La sentenza ha inoltre disposto il rimborso delle spese legali sostenute dai due imputati, con un compenso di 3.500 euro ciascuno, a carico dell’A.S.L. di Foggia.