La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Filomena Piazzolla, nata a San Severo il 13 febbraio 1976, respingendo il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia. La decisione della Terza Sezione penale lascia quindi inalterato il provvedimento cautelare patrimoniale disposto nell’ambito di un’indagine su una presunta frode fiscale milionaria.
L’inchiesta ruota attorno a un presunto sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, attraverso il quale sarebbero stati creati costi fittizi e indebiti crediti d’imposta con l’obiettivo di abbattere il carico fiscale di diverse società coinvolte. Secondo l’accusa, il meccanismo avrebbe consentito di sottrarre al Fisco risorse per un valore complessivo superiore a 1,7 milioni di euro, somma che costituisce il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo.
Il decreto era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia e successivamente confermato dal Tribunale del Riesame. Contro quest’ultima decisione la difesa di Piazzolla aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, l’insufficienza degli elementi raccolti dagli investigatori e contestando la ricostruzione accusatoria.
Nel ricorso veniva evidenziato come il materiale probatorio non fosse idoneo a dimostrare l’inesistenza delle operazioni commerciali documentate dalle fatture sequestrate. Secondo la difesa, inoltre, il Tribunale del Riesame avrebbe fondato la propria decisione su una motivazione ritenuta generica, senza verificare in maniera approfondita la concreta sussistenza del fumus dei reati tributari contestati.
La Suprema Corte ha però ritenuto infondate le censure.
I giudici hanno ricordato che, nella fase cautelare reale, il controllo demandato al giudice riguarda esclusivamente la verifica della presenza di un quadro indiziario sufficiente a sostenere l’ipotesi accusatoria e della riconducibilità del profitto del reato ai beni sottoposti a vincolo, senza trasformare il giudizio in un’anticipazione del processo di merito.
Secondo la Cassazione, il Tribunale del Riesame ha motivato in maniera adeguata la permanenza del fumus commissi delicti, valorizzando gli elementi raccolti durante le indagini fiscali e finanziarie, tra cui la documentazione contabile, le verifiche dell’Agenzia delle Entrate e gli accertamenti della Guardia di Finanza, ritenuti idonei a sostenere l’ipotesi della sistematica emissione e utilizzazione di documentazione fiscale fittizia.
La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato della giurisprudenza: nel giudizio di legittimità sui sequestri preventivi non è consentito rivalutare il materiale probatorio o sostituire la propria ricostruzione a quella compiuta dal Tribunale del Riesame quando quest’ultima sia sorretta da una motivazione logica e coerente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato infondato e il sequestro preventivo è stato definitivamente confermato.
A cura di Giuseppe de Filippo.



