Foggia. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato la liberazione anticipata concessa a Mario Lanza, nato a Foggia il 3 dicembre 1981, disponendo un nuovo esame della vicenda. Secondo la Suprema Corte, il giudice della sorveglianza non ha adeguatamente verificato un elemento decisivo: il periodo effettivo in cui sarebbe terminata la partecipazione dell’uomo all’associazione mafiosa per la quale è stato condannato.
La vicenda prende avvio dalla decisione del Magistrato di Sorveglianza di Foggia che, il 2 luglio 2015, aveva concesso a Lanza 135 giorni di liberazione anticipata, riferiti a tre semestri di pena scontati tra il 6 ottobre 2013 e il 6 aprile 2015. Successivamente il Procuratore generale di Bari aveva chiesto la revoca del beneficio, sostenendo che il detenuto avesse continuato a commettere reati associativi incompatibili con il percorso rieducativo richiesto dalla normativa penitenziaria.

Accogliendo quella richiesta, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto applicabile l’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario, osservando che Lanza risultava condannato per un’associazione di tipo mafioso operativa fino al 2015. A sostegno della decisione erano stati richiamati anche un precedente provvedimento dello stesso Tribunale di Sorveglianza di Bari, che nel 2023 aveva negato misure alternative alla detenzione, e il lungo elenco di ulteriori condanne riportate dall’interessato, con una pena destinata a concludersi nel 2030.
Contro quella decisione il difensore ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a fare riferimento al certificato del casellario giudiziale senza esaminare il contenuto della sentenza di condanna pronunciata nel processo di cognizione.
Secondo la difesa, infatti, dalle motivazioni della sentenza emergerebbe che i collaboratori di giustizia collocavano la partecipazione di Lanza al sodalizio mafioso non oltre il 2010, o comunque entro il 2011, e non fino al 2015 come indicato nel capo d’imputazione. Inoltre il ricorrente ha evidenziato di essere rimasto continuativamente detenuto dal 6 aprile 2012 al 21 marzo 2023, circostanza che, a suo dire, avrebbe reso impossibile la prosecuzione dell’attività associativa durante il periodo preso in considerazione per la revoca della liberazione anticipata.
La difesa ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui Lanza avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nell’organizzazione mafiosa, osservando che nel capo d’imputazione gli veniva contestata esclusivamente la partecipazione all’associazione e non funzioni direttive o organizzative.
Con un secondo motivo di ricorso è stata censurata anche la mancanza di una concreta valutazione del percorso rieducativo del detenuto. Secondo il difensore, la revoca della liberazione anticipata non può derivare automaticamente dalla semplice esistenza di una condanna definitiva, ma richiede una verifica sull’effettiva incompatibilità della condotta con il processo di rieducazione seguito dal condannato durante l’esecuzione della pena.
La Prima Sezione penale della Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze, rilevando come il Tribunale di Sorveglianza abbia omesso di approfondire un aspetto determinante della vicenda, ossia l’effettivo periodo di permanenza di Mario Lanza nell’associazione mafiosa e la sua incidenza sulla concessione del beneficio penitenziario. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il provvedimento impugnato non contiene un’adeguata ricostruzione del contenuto della sentenza di condanna né una specifica verifica del momento in cui sarebbe cessata la partecipazione al sodalizio criminale



