La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Giuseppe Piacentino, nato a Torino il 15 maggio 1989, annullando con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Bari limitatamente al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La vicenda riguarda una condanna per ricettazione e autoriciclaggio, rispetto alla quale i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario un nuovo esame della richiesta avanzata dalla difesa.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 21 gennaio 2025, depositata il 18 aprile 2025, aveva parzialmente riformato la decisione pronunciata dal Gup del Tribunale di Foggia il 7 giugno 2021, eliminando l’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7, del codice penale e rideterminando la pena in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre a 300 euro di multa, per i reati di ricettazione e autoriciclaggio contestati all’imputato.
Contro quella sentenza il difensore aveva proposto ricorso sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo incompatibile tale beneficio con la sospensione condizionale della pena.
Secondo la difesa, però, quella incompatibilità non sussisteva nel caso concreto perché Piacentino aveva espressamente rinunciato alla sospensione condizionale, sia personalmente sia attraverso il proprio legale munito di procura speciale, proprio per poter accedere alla pena sostitutiva prevista dalla riforma Cartabia. La richiesta era stata formulata sia nell’istanza di trattazione orale del processo d’appello sia nel corso dell’udienza davanti alla Corte territoriale.
La Seconda Sezione penale della Cassazione ha condiviso questa impostazione.
I giudici hanno ricordato che il divieto di cumulare la sospensione condizionale con le pene sostitutive, introdotto dall’articolo 61-bis della legge n. 689 del 1981, non può essere applicato automaticamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso di Piacentino, infatti, i fatti contestati risalgono al 29 maggio 2019, quando era vigente una normativa più favorevole all’imputato, che consentiva la coesistenza dei due istituti.
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato un ulteriore principio destinato ad avere rilievo anche per altri procedimenti analoghi.
Pur ammettendo che, dopo la riforma Cartabia, pene sostitutive e sospensione condizionale non possano essere applicate contemporaneamente, la Cassazione ha precisato che la legge non impedisce all’imputato di rinunciare volontariamente alla sospensione condizionale per ottenere una pena sostitutiva ritenuta più favorevole o più adeguata al proprio percorso di reinserimento.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello di Bari non aveva adeguatamente considerato questa rinuncia espressa e aveva respinto la richiesta limitandosi ad affermare l’incompatibilità tra i due istituti, senza verificare le conseguenze della scelta compiuta dall’imputato.
Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto riguardante la sostituzione della pena, rinviando gli atti alla Corte d’Appello di Bari affinché proceda a una nuova valutazione, attenendosi ai principi di diritto indicati nella decisione.
A cura di Michele Solatia.



