Roma – Manfredonia, Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha respinto l’appello proposto da La Meridionale Costruzioni a r.l. (mandataria del costituendo RTI con Matarrese S.p.A.) contro Acquedotto Pugliese S.p.A. e contro l’RTI aggiudicatario guidato da Simeone S.p.A. (con Spagnuolo Ecologia e HR Costruzioni Pubbliche).
Con la sentenza n. 106/2026, pubblicata il 7 gennaio 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la decisione del Tar Puglia (sentenza n. 578/2025), chiudendo il contenzioso sull’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche e fognanti a servizio degli insediamenti turistici costieri di Manfredonia (Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo), procedura negoziata ex art. 162 del d.lgs. 36/2023 (CIG A01D788F80).
La gara – impostata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – aveva visto un esito molto ravvicinato: l’RTI appellante secondo con 94,902 punti, l’RTI Simeone primo con 95,278. Un distacco minimo che ha alimentato lo scontro giudiziario, centrato soprattutto su un tema sensibile negli appalti: il costo della manodopera e il rispetto dei minimi salariali.
L’appellante ha sostenuto, in sintesi, che l’RTI aggiudicatario avrebbe violato i livelli minimi salariali inderogabili e che, dopo l’aggiudicazione, avrebbe “ritoccato” i costi della manodopera in modo incompatibile con il principio di immodificabilità dell’offerta e con la par condicio. Secondo la ricostruzione della società ricorrente, Simeone avrebbe indicato inizialmente un costo del lavoro pari a 800 mila euro, per poi prospettare in sede di riesame maggiorazioni per circa 207.845 euro, arrivando a un totale di 1.007.845,28 euro, a seguito di presunte correzioni su Cassa edile, Tfr, EVR, contributi INPS/INAIL e altre voci.
Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto la tesi non fondata. In primo luogo, ha confermato quanto già affermato dal Tar: non c’è stata violazione dei minimi salariali inderogabili previsti dal CCNL di settore. La sentenza evidenzia, infatti, come la paga base oraria dichiarata in offerta risulti allineata o superiore ai valori contrattuali: per il primo livello 9,81774 euro rispetto a 9,80 del CCNL; per il secondo livello 11,80044 rispetto a 10,97; per il terzo livello 11,9323 rispetto a 11,85. Da qui la conclusione: non ricorre l’ipotesi che porterebbe all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 110 del nuovo Codice dei contratti.
Verifica anomalia e libertà sulle “voci interne” di costo
Chiarito che i minimi salariali non risultano violati, il Collegio ha ricondotto la questione nella fisiologia della verifica di congruità dell’offerta. E sul punto richiama un principio giurisprudenziale consolidato: durante la verifica di anomalia sono ammissibili aggiustamenti delle giustificazioni delle singole voci di costo, anche per rimediare a errori di calcolo, purché restino fermi gli elementi essenziali dell’offerta, in particolare l’importo complessivo e l’assetto tecnico proposto.
Nel caso concreto, per i giudici non si è verificata una modifica sostanziale del prezzo offerto, ma una ricostruzione “subordinata” dell’incidenza di alcune contestazioni avanzate dalla stazione appaltante e dalla concorrente: l’RTI Simeone, pur confermando i propri conteggi, avrebbe mostrato che anche accettando parametri più severi il quadro economico restava sostenibile, tramite imputazioni a voci di spese generali e all’utile d’impresa.
Nel percorso richiamato dalla sentenza, pesa anche la fase amministrativa. Dopo l’aggiudicazione del 16 aprile 2024, Aqp – alla luce delle contestazioni – ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela il 31 maggio 2024, chiedendo chiarimenti sui costi orari rispetto alle tabelle ministeriali. L’iter si è chiuso l’11 luglio 2024 con la conferma dell’aggiudicazione. Per il Consiglio di Stato, la valutazione della stazione appaltante è stata corretta e non presenta vizi di illogicità o travisamento.
Respinta anche l’ultima censura: secondo l’appellante, le giustificazioni sul costo del lavoro avrebbero riguardato solo la mandataria Simeone e non le mandanti. Il Collegio, richiamando gli atti, sottolinea che le giustificazioni risultano firmate dai legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento e che, nella fase di riesame, è stato specificato che anche le associate applicano il CCNL edile della provincia di Foggia, con richiami a certificazioni e standard (tra cui SA8000).
La sentenza respinge definitivamente l’appello e dispone la compensazione integrale delle spese, richiamando la complessità della vicenda. Per l’appalto Aqp sulle reti idriche e fognarie degli insediamenti turistici costieri, si tratta di un passaggio decisivo: il contenzioso si chiude con la conferma dell’affidamento e con un principio ribadito dai giudici amministrativi: la verifica dell’anomalia consente correzioni e rimodulazioni interne delle voci di costo, purché non si tocchi l’essenza dell’offerta e, soprattutto, purché siano rispettati i minimi salariali inderogabili.



