ROMA – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso principale presentato da Mikai S.p.A. contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, dichiarando invece inammissibili per difetto di giurisdizione tutti i ricorsi contro i provvedimenti regionali di riparto.
La sentenza (n. 286/2026, pubblicata l’8 gennaio 2026), pronunciata dalla Sezione Terza Quater, rappresenta un passaggio chiave nel lungo contenzioso che coinvolge imprese fornitrici, Regioni e Stato sul superamento dei tetti di spesa sanitaria per i dispositivi medici.
Mikai S.p.A. aveva impugnato: i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, che hanno certificato lo sforamento dei tetti di spesa e definito le linee guida per il ripiano; l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, che ha fissato retroattivamente il tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario; decine di atti regionali e aziendali, con cui le Regioni hanno richiesto alle aziende il pagamento delle quote di payback. Secondo la società ricorrente, il sistema sarebbe stato retroattivo, sproporzionato e lesivo dell’affidamento, oltre a violare i principi costituzionali e quelli europei in materia di concorrenza e appalti pubblici.
Il TAR ha però rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo legittimi gli atti statali impugnati, e ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per motivi aggiunti contro le Regioni.
Secondo i giudici: il meccanismo del payback era già noto dal 2015, anno di introduzione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015; le imprese erano consapevoli del rischio di concorrere al ripiano in caso di sforamento; non vi è stata violazione del principio di affidamento né irretroattività illegittima; il payback non incide sulle gare pubbliche né sui contratti, ma opera ex post sul fatturato complessivo.
Il TAR richiama ampiamente la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha già dichiarato costituzionalmente legittimo il contributo di solidarietà imposto ai fornitori di dispositivi medici.
Diverso il destino dei ricorsi contro i decreti regionali di riparto: per il TAR, le Regioni svolgono un’attività meramente tecnica e vincolata, senza alcuna discrezionalità amministrativa. In sostanza: le Regioni non esercitano potere autoritativo, ma applicano automaticamente criteri fissati dallo Stato; il rapporto che si instaura è di natura obbligatoria e patrimoniale; la posizione delle aziende è quella di un diritto soggettivo, non di un interesse legittimo.
La sentenza si inserisce in un quadro già modificato dalla Corte costituzionale n. 139/2024, che ha imposto l’estensione a tutte le imprese della riduzione al 48% delle somme richieste per il payback 2015-2018, indipendentemente dall’avvio o meno di contenziosi.
Resta però fermo il principio: il payback è dovuto.
Vista la complessità della materia e la stratificazione normativa, il TAR ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.



