Roma – Bari, 12 gennaio 2026. Una piantagione con 1.352 piante di marijuana, un procedimento per droga “leggera” e una misura cautelare confermata dal Tribunale. Ma, secondo la Corte di Cassazione, l’aggravante dell’“ingente quantità” non poteva reggere su un calcolo ipotetico e proiettato nel futuro. Con sentenza (…), udienza 11 novembre 2025) la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di M.N., classe 1989, San Marco in Lamis, chiamato a rispondere – in concorso con altri – di coltivazione di stupefacenti ex art. 73, comma 4, e con contestazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. 309/1990.
Il punto dirimente, per gli ermellini, riguarda proprio l’aggravante: il Tribunale avrebbe confermato l’“ingente quantità” discostandosi – sostiene la difesa e accoglie la Cassazione – dai principi già tracciati dalle Sezioni Unite con le note pronunce “Biondi” e “Polito”. In particolare, nel ricorso si contestava che, pur essendo indicato un valore sotto soglia del principio attivo ricavabile, l’aggravante fosse stata mantenuta sulla base di un giudizio prognostico, cioè calcolando quanto stupefacente sarebbe stato ricavabile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute.
La Cassazione richiama i criteri delle Sezioni Unite: per la configurabilità dell’ingente quantità continua a valere il rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile; e, con riferimento alle droghe leggere, l’aggravante “di norma” non è ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi.
Ed è qui che l’impianto cautelare si incrina. Dalla stessa imputazione provvisoria richiamata nell’ordinanza impugnata emerge che dalla piantagione sarebbe stato possibile ricavare circa 1,63 chilogrammi di principio attivo, dato che – sottolinea la Suprema Corte – ha trovato “pieno riscontro” anche negli accertamenti tecnici menzionati dal Tribunale. Quantità, dunque, inferiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità per le droghe leggere.
Secondo il Collegio, l’errore sta nel metodo: il Tribunale avrebbe dovuto attenersi ai “confini” dell’imputazione cautelare, riscontrata dagli accertamenti tecnici, e non poteva modificare in peius il fatto provvisoriamente contestato costruendo l’aggravante su una previsione di sviluppo della coltivazione, collocata “al di fuori” della contestazione cautelare. In altre parole, la cautela non può poggiare su ciò che le piante avrebbero potuto produrre, ma su ciò che – secondo gli atti – era concretamente ricavabile al momento dell’accertamento.
Da qui la decisione: esclusa l’aggravante dell’art. 80, comma 2, la Cassazione dispone l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio al Tribunale di Bari (competente ex art. 309, comma 7, c.p.p.) perché proceda a una nuova valutazione delle esigenze cautelari alla luce del quadro giuridico corretto.



