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OMESSA VARIAZIONE Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, la Cassazione conferma la condanna di un 49enne lucerino

Il procedimento era partito dalla sentenza del Tribunale di Foggia del 19 marzo 2024

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Settembre 2026
Cronaca // cronaca //

La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un 49enne di Lucera contro la sentenza pronunciata il 4 febbraio 2026 dalla Corte d’appello di Bari. Resta quindi ferma, con la rideterminazione della pena già disposta in secondo grado dopo l’esclusione della recidiva qualificata, la condanna per l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute nel 2018 e nel 2019. La contestazione riguarda l’articolo 76, comma 7, del decreto legislativo 159 del 2011, che impone specifici obblighi informativi ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

Il procedimento era partito dalla sentenza del Tribunale di Foggia del 19 marzo 2024. La Corte d’appello, pur eliminando la recidiva qualificata e ricalcolando la pena, aveva confermato la responsabilità dell’uomo.

Nel ricorso per cassazione la difesa aveva articolato tre censure. La prima sosteneva che il basso livello di scolarizzazione dell’imputato non gli avrebbe consentito di comprendere pienamente il rilievo penale dell’omissione. Le compravendite di autovetture, inoltre, sarebbero state compiute nell’ambito della normale attività della sua ditta individuale e la prescrizione non sarebbe stata indicata con sufficiente chiarezza nel decreto applicativo della misura di prevenzione.

Con il secondo motivo la difesa aveva contestato l’effettiva offensività della condotta: contratti e passaggi di proprietà erano stati regolarmente registrati e comunicati agli uffici competenti. Il terzo motivo invocava invece la particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, sul presupposto che le operazioni rientrassero nella fisiologica attività imprenditoriale e non avessero prodotto un pericolo concreto.

La Cassazione ha giudicato infondate le prime due doglianze. I giudici hanno richiamato la motivazione della Corte barese, integrata con quella di primo grado, rilevando che nel caso concreto non emergeva alcuna ipotesi di inevitabilità dell’errore sulla legge penale. Spatola esercitava un’attività imprenditoriale e, trattandosi di ditta individuale, il suo patrimonio coincideva con quello dell’impresa. Da qui l’obbligo di conoscere e rispettare le comunicazioni previste dalla disciplina antimafia.

Per la Suprema corte non cambia il quadro neppure il fatto che i trasferimenti dei veicoli fossero stati registrati. Quella pubblicità, infatti, risponde a una finalità diversa. La comunicazione richiesta dall’articolo 76 serve a permettere all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di controllare consistenza e variazioni del patrimonio delle persone sottoposte a prevenzione. Operazioni formalmente registrate possono comunque celare attività illecite, osserva la sentenza, soprattutto quando sono numerose. Nel provvedimento Spatola viene inoltre indicato come pluripregiudicato.

Manifestamente infondata è stata ritenuta anche la richiesta di applicare l’articolo 131-bis. La Corte d’appello aveva valorizzato le modalità complessive della condotta, protratta per due annualità, e l’ammontare totale non comunicato. Per i giudici di legittimità si tratta di una motivazione adeguata, coerente con la legge e priva di vizi logici, non rivalutabile in cassazione.

La decisione, sentenza numero 32886 del 2026, è stata presa nell’udienza del 3 giugno 2026. Il collegio era presieduto da Francesco Centofanti; relatore ed estensore Marco Maria Monaco. La sostituta procuratrice generale Elisabetta Ceniccola aveva chiesto il rigetto. Con il dispositivo la Corte ha respinto il ricorso e condannato l’uomo al pagamento delle spese processuali.

 

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