Il processo riguarda l’esplosione di un ordigno collocato sull’automobile di Agostini. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, Di Pierno era presente sul posto al momento dell’esplosione ed era stato localizzato più volte nei luoghi collegati alla vittima. Nel gennaio 2023 si trovava a San Vito Chietino, dove abitava Viviana Pagliarone, moglie di Agostini. Il 14 febbraio era ancora lì e aveva inviato a sé stesso immagini di Agostini e del suo veicolo; tra il 14 e il 15 febbraio era stato localizzato anche a Bacoli, per poi tornare a San Vito Chietino.
Nello stesso arco temporale Di Pierno aveva scambiato numerosi messaggi, poi cancellati e non recuperati, con Ciro Caliendo e con l’avvocato Umberto Fiore. Altri spostamenti erano stati registrati il 17, 18 e 19 marzo. Lo stesso imputato aveva riferito di avere ricevuto da Viviana Pagliarone l’incarico di rintracciare Agostini e indurlo a ragionare “con le buone o con le cattive”, spiegando così anche le fotografie ricevute. Per la Cassazione, tuttavia, il quadro complessivo esclude che si trattasse soltanto della preparazione di un confronto verbale, peraltro mai cercato.
Gli avvocati Luigi Marinelli e Christian Alviani avevano presentato quattro motivi. Il primo contestava il ragionamento indiziario, la collocazione dell’imputato in una zona non coperta dalle telecamere, l’ipotesi di un terzo attentatore, l’incertezza sul sistema di attivazione dell’ordigno e il momento in cui l’esplosivo sarebbe stato piazzato. La difesa aveva anche offerto spiegazioni alternative per i messaggi e per lo spegnimento dei cellulari.
La Suprema corte ha ritenuto che quelle obiezioni frammentassero un insieme probatorio valutato unitariamente dai giudici di merito. L’ordigno, composto con materiale pirotecnico e miscela detonante Flash Powder, era di tipo improvvisato e poteva avere un innesco a tempo o radiocomandato senza richiedere competenze specialistiche. La precisa individuazione del momento del posizionamento non è stata considerata decisiva: Di Pierno, secondo la sentenza, aveva avuto più occasioni per collocarlo e si trovava sul posto quando esplose. Un messaggio nel quale dichiarava la propria inesperienza e chiedeva aiuto è stato valutato insieme a sopralluoghi, tabulati e immagini.
Il secondo motivo contestava l’aggravante della premeditazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la questione non risultava proposta in appello e che mandato, sopralluoghi, messaggi, tabulati e immagini documentavano sia un apprezzabile intervallo di tempo sia la persistenza del proposito. Inammissibile anche la censura sull’idoneità e univocità degli atti del tentativo, anch’essa non proposta nei motivi d’appello. Il quarto motivo, sulle attenuanti generiche, è stato respinto perché la Corte territoriale aveva motivato sulla gravità del fatto e sul comportamento processuale dell’imputato.
La sentenza numero 32952 del 2026 è stata decisa il 17 giugno. Presidente Giuseppe De Marzo, relatrice Anna Maria Gavoni. La sostituta procuratrice generale Lidia Giorgio aveva chiesto il rigetto; Marco Landolfi ha rappresentato la parte civile Gabriele Agostini. Oltre alle spese processuali, Di Pierno dovrà rifondere alla parte civile 4 mila euro, più accessori di legge, per rappresentanza e difesa nel giudizio di cassazione.
La decisione insiste anche sui limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione può verificare che il ragionamento indiziario sia completo, coerente e rispettoso della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma non può sostituirsi ai giudici di merito nella pesatura di ogni singolo elemento. Per ottenere l’annullamento non basta proporre letture alternative isolate: occorre indicare una frattura logica decisiva, capace di disarticolare l’intera ricostruzione.



