OGGETTO: IMPUGNAZIONE NOTA DELLA SOPRINTENDENZA N. 34.43.04/15.2 DEL
02/11/2020 AD OGGETTO: PARERE PAESAGGISTICO DI COMPETENZA
RILASCIATO AD ENERGAS S.P.A.
Su proposta- relazione del Dirigente dell’Avvocatura, il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Basta:
“Premesso che:
– con Deliberazione di G.C. n. 30 del 17.02.2016 veniva autorizzato il Sindaco ad impugnare il Decreto n. 295 del 22.12.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso il parere di compatibilità ambientale relativo al progetto di un deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente connesse da realizzare nell’area industriale del Comune di Manfredonia proposto dalla società Energas S.P.A, impugnazione giustificata dal presupposto che il citato parere, basandosi, tra l’altro, sul falso presupposto che le misure di compensazione imposte dalla Commissione Europea hanno interessato l’area dell’intervento in questione, ritenendole aree già edificate ed urbanizzate, quanto al contrario tutta l’area D49 non ha mai subito un processo di
edificazione, per la mancata attuazione dei piani esecutivi. Veniva, pertanto, affidato agli avv.ti Domenico Damato e Michele Di Donna l’incarico di impugnare dinanzi al Tar Competente.
– Con nota del 09.01.2020 gli avv.ti Di Donna – Damato hanno comunicato che la sezione I del Tar Puglia, con sentenza n. 1693 del 19.12.2019, aveva respinto il ricorso proposto dal Comune, ritenendo comunque che vi fossero i presupposti per l’impugnazione della stessa con plurime argomentazioni, soprattutto in quanto il Giudice non aveva tenuto conto che successivamente alla deliberazione di G.R. N. 917/2006, (contenente il Protocollo di intesa tra questo Comune e la Regione Puglia per la cessazione degli effetti della procedura di infrazione comunitaria) il Comune di Manfredonia ha approvato il Piano di gestione del SIC “Valloni e Steppe Pedegarganiche” e della ZPS “Promontorio del Gargano, recepito in variante al piano regolatore e che, a seguito della procedura di infrazione comunitaria, è impedito qualsiasi intervento in quella zona.
– Nella medesima nota, gli avv.ti Di Donna – Damato, a seguito di deliberazione di G.C. n. 47 del 20.03.2019, hanno comunicato che il Tar Puglia di Bari, con sentenza n. 5 del 03.01.2020, aveva rigettato il ricorso promosso da Energas s.p.a. avverso il provvedimento del M.i.s.e. n. 10410 del 06.12.2018 con cui la Soprintendenza per le province BAT e Foggia aveva annullato in autotutela il proprio precedente parere favorevole reso nell’ambito della conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica ex artt. 57 e 57 bis d.l. n. 5/2012.
– Con successiva nota, gli avv.ti Di Donna – Damato hanno comunicato che la società Energas aveva impugnato la sentenza in questione, chiedendo se vi fosse interesse per l’Ente la costituzione in giudizio dell’Ente. Trasmettevano, pertanto, i preventivi, calcolati ai sensi del D.M. 55/2014 sui valori minimi a cui veniva applicata una decurtazione finale.
– Con nota del 14.09.2020 il Dirigente del Settore Urbanistica ha ritenuto che fosse opportuno per l’Ente impugnare la sentenza del Tar Puglia di Bari n. 1693 del 19.12.2019 e di resistere nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla stessa società Energas S.P.A. per l’impugnazione della sentenza n. 5 del 03.01.2020, del Tar Puglia di Bari, atteso che il progetto Energas, insistendo in tale zona, non è assolutamente ammissibile, anche tenuto conto dell’interesse ostativo all’intervento espresso dalla comunità attraverso un referendum popolare.
– Con deliberazione della C.S. con i poteri della G.C. 119 del 14.09.2020 veniva, pertanto, conferito agli avv.ti Di Donna – Damato l’incarico di impugnare la sentenza del Tar Puglia di Bari n. 1693 del 19.12.2019 e di resistere nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla stessa società Energas S.P.A. per l’impugnazione della sentenza n. 5 del 03.01.2020, del Tar Puglia di Bari.
– Con nota del 16.12.2020, n. prot. com.le 50487, gli avv.ti Di Donna – Damato hanno comunicato che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7040 pubblicata il 09.12.2020 ha accolto l’istanza di sospensiva presentata da Energas fino alla data dell’udienza di merito fissata al 21 gennaio 2021, anche in considerazione del successivo parere favorevole espresso con provvedimento prot. n. Class. 34.43.04/15.2 del 2.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, avente a oggetto “parere paesaggistico di competenza” rilasciato in favore della richiedente Energas s.p.a., precisando che tale parere favorevole della Soprintendenza, il cui termine per l’impugnazione scadrebbe il 01.01.2021, “condurrà verosimilmente alla conclusione in senso favorevole anche della conferenza di servizi indetta dal
MISE per il rilascio dell’AU all’installazione del progettato deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia”.
– Con nota del 29.12.2020, il Dirigente del Settore Urbanistica ha ritenuto che fosse necessario impugnare il parere favorevole espresso con provvedimento prot. n. Class. 34.43.04/15.2 del 2.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BarlettaAndria-Trani e Foggia, al fine di evitare che l’iter della conferenza di servizi indetta dal MISE all’installazione del progettato deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia si concluda in senso favorevole vanificando l’interesse ostativo all’intervento espresso dalla comunità attraverso un referendum popolare.
– Visto il preventivo di spesa degli avv.ti Di Donna – Damato redatto secondo i minimi tariffari, a cui si rende necessario operare un ulteriore riduzione per un totale omnia lordo di € 10.000,00 anche in considerazione di eventuali motivi aggiunti in caso di esito favorevole del MISE o altro.
Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto espresso dal Dirigente competente, di dover impugnare provvedimento prot. n. Class. 34.43.04/15.2 del 2.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, che aveva già espresso con un referendum popolare l’interesse ostativo al
progetto del deposito costiero di GPL della società Energas S.P.A. provvedendo all’uopo alla nomina del legale di fiducia, secondo le indicazioni di questa Amministrazione, in sede di approvazione del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito”.
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Francesca Basta
Ma si costruite il megadeposito più grande d’Europa, venissero le navi gasiere e tutto il resto, sperando che incenerisca tutti quanti e portate anche le scrorie atomiche così moriamo tutti e prima. Tanto on frega più niente a nessuno. Tutti muti e imbavagliati. Puah
Argomento che non interessa ai politici sipontini.
Bravi commissari!
aggiustato le Stade che stanno i fuss ca fann pavur momo gli amortizattori e ile gomne si spasciano
Arbore cantava ..🎶 e ci stann i commissari e quand so bell e quand so bell ..🎵 e ci stann i lecchin e cumm leccan e cumm leccan..🎶