La Corte dei Conti nella sentenza in esame ha confermato il proprio orientamento secondo il quale le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici – nella loro rappresentanza nazionale o regionale – e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. Lazio n. 914/13). Superata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, il Collegio ritiene, prima di esaminare il merito della contestazione mossa al Sig. Franco Fiorito dalla Procura regionale con l’atto di citazione in epigrafe, di analizzare la natura e l’operatività nell’ambito del giudizio contabile dell’ordinanza n. 155/2013 emessa nel procedimento di cui all’art. 186-bis del cod. proc. civ. che si è concluso con l’accoglimento dell’istanza presentata dal Fiorito.
Nel giudizio civile costituiscono principi generalmente condivisi quelli secondo i quali: a) l’ordinanza di pagamento delle somme non contestate prevista dall’art. 186-bis non ha natura cautelare, ma semplicemente anticipatoria della pronuncia di merito (Trib. Milano, ord. 28.02.1994); b) l’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate è, inoltre, un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa; c) detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l’ammontare del debito (Cass. n. 11023/2005). La non contestazione di somme quale presupposto per l’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186-bis non si identifica con il concetto di “ammissione” o “riconoscimento del diritto” e non è esclusa da una contestazione assolutamente generica o dalla mancata “presa di posizione” sui fatti allegati dall’avversario (Trib. Trani, ord. 30.09.1996). Pertanto, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, la revoca (o la modifica) dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. è disponibile dallo stesso giudice che l’ha emessa, sia su istanza di parte che d’ufficio, sia in conseguenza di una rivalutazione degli elementi di fatto, sia a seguito della emersione di impedimenti di rito sollevati dal convenuto – ma con i limiti derivanti dal regime delle preclusioni – o rilevati d’ufficio.
Nel giudizio contabile – nel quale il predetto istituto giuridico può trovare ingresso in virtù del rinvio dinamico alle norme del processo civile contenuto nell’art. 26 del r.d. n. 1038/1933 – la non contestazione di somme dovute acquista sul piano probatorio una valenza più pregnante che nel processo civile, in stretta correlazione con il comportamento processuale tenuto dalla parte convenuta e dal contenuto delle sue ammissioni. Diversamente dal processo civile, nel processo contabile, in cui la non contestazione di somme coincide con il riconoscimento in tutto o in parte della richiesta risarcitoria del danno erariale formulata dalla Procura regionale nell’atto introduttivo del giudizio, l’ammissione della debenza di somme equivale al riconoscimento della responsabilità erariale escludendo l’obbligo del giudice di valutare gli elementi probatori addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della propria domanda risarcitoria.
L’influenza sul sistema probatorio del giudizio contabile della non contestazione di somme, poi, è tanto più determinante a seconda del contenuto delle affermazioni e delle ammissioni che accompagnano la manifestazione di volontà della parte che presenta l’istanza ex art. 186-bis cod. proc. civ.. Anche nel caso, sempre possibile, che il convenuto ritratti, prima che la causa passi in decisione, la precedente affermazione di non contestazione, il giudice, pur indotto a revocare l’ordinanza emessa ex art. 186-bis o, comunque, a rivalutare il merito del giudizio, potrà sempre trarre elementi di convincimento per la propria decisione dal comportamento processuale del convenuto e dal tenore delle affermazioni fatte nel corso del processo stesso (ex art. 116 c.p.c.).
Nella fattispecie che ne occupa, l’ordinanza n. 155/2013, emessa ex art. 186-bis c.p.c., non ha tenuto solo in considerazione la non contestazione di somme ma anche il riconoscimento di responsabilità erariale sottesa a tale riconoscimento e l’esplicita affermazione del convenuto della propria responsabilità amministrativa – ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 cod. proc. civ. e artt. 2730-2733 cod. civ. – che ha costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza stessa.
Tale affermazione assume il contenuto ed il valore probatorio di confessione che esime il giudice dalla valutazione della fondatezza della responsabilità erariale in base agli elementi di prova forniti dalla Procura, essendo sufficiente ai fini decisori la formale dichiarazione del Sig. Franco Fiorito; e ciò sia per la non ritrattabilità della confessione se non nei casi eccezionali previsti dall’art. 2732 c.c., sia perché il Fiorito ha confermato la propria responsabilità anche all’udienza di discussione del 16.01.2014, contestando solo la giurisdizione contabile. Nondimeno, il Collegio ritiene, anche per l’assenza di precedenti in termini (se non il caso deciso con la richiamata sent. n. 914/13, ove, peraltro, la giurisdizione della Corte non era stata contestata), di valutare la responsabilità amministrativa del convenuto alla luce dei principi che governano tale tipologia di illecito.
I contributi erogati al Gruppo consiliare PDL dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973 sono affluiti esclusivamente sul c/c bancario IT89D0300205105000401372093-Unicredit e nel periodo giugno 2010 – giugno 2012 sono stati calcolati in euro 6.059.371,08. Di tale rapporto di conto corrente il Presidente p.t. del Gruppo, Sig. Franco Fiorito, aveva diretta, immediata e personale disponibilità, come dimostrano gli ordinativi di pagamento tratti a valere sulle disponibilità del predetto conto e ordinati a firma del medesimo, che in definitiva ne ha avuto la concreta possibilità di destinarli ed erogarli in conformità alle prescrizioni di legge. Così, invece, non è stato in quanto il Fiorito ha utilizzato detti contributi per fini diversi da quelli istituzionali – “alterando dolosamente la connessione funzionale impressa dalla legge tra provvista finanziaria pubblica e spese pubbliche di funzionamento dei Gruppi consiliari” – come accertato dalla Guardia di Finanza, e dalla stessa riferito, sia nell’ambito del procedimento penale n. 44714/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che presso la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Lazio, con le informative pervenute in data 10.10.2010 e 15.04.2013 (con allegati documenti), ove sono specificatamente indicati le operazioni bancarie, i pagamenti, i riferimenti monetari in cui l’attività illecita del Fiorito si è concretizzata e ai quali il Collegio integralmente si riporta.
La distrazione dai fini istituzionali dei contributi regionali erogati al Gruppo consiliare di cui il Fiorito era Presidente pro-tempore nel periodo giugno 2010 – giugno 2012, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, è stata fatta propria anche dal Gip del Tribunale penale di Roma nella citata sentenza n. 1290/13, per cui sul piano probatorio le risultanze investigative sono fatte proprie dal Collegio e del resto, per quanto riguarda la responsabilità produttiva del danno per cui è causa, non sono state nemmeno contestate e anzi hanno fatto oggetto da parte dello stesso Fiorito della istanza di condanna di cui all’art. 186-bis c.p.c. (e confermate all’udienza odierna in subordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione).
Peraltro, in ordine all’entità del danno generato dalla condotta illecita del convenuto, Il P.M., con la memoria depositata in data 20.11.2013 e poi con specificazione fatta nell’intervento orale, ha modificato, incrementandola rispetto alla cifra di euro 1.090.944,00 “concordata” appunto ex art. 186-bis c.p.c., la domanda risarcitoria portandola ad euro 1.200.784,31 e allegando a riprova copia del seguito della annotazione di polizia giudiziaria n. 134660/12 del 24.09.2012 della GdF-Nucleo Speciale Polizia Valutaria, trasmesso con nota prot. n. 0137566 del 28.09.2012 alla Procura della Repubblica di Roma. La Procura ha spiegato, depositando per maggiore chiarezza un prospetto riepilogativo, quali sarebbero le spese “non inerenti” all’attività consiliare produttive di danno erariale la cui definitiva misura risulta essere (dedotte le spese “inerenti” all’attività del Gruppo consiliare) pari ad euro 1.200.784,31. Le voci di spesa indicate nel prospetto dal Requirente ineriscono, infatti, a spese non rientranti fra quelle che ne giustificano l’erogazione ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.n. 6/73, ma piuttosto a quelle che potrebbero avere copertura nel più ampio quadro delle spese (elettorali) ammesse a rimborso ai sensi della l.n. 515/93 e s.m.i. e leggi collaterali. Poiché il Collegio ritiene incontestabili le risultanze fattuali emerse dalle indagini della Guardia di Finanza e la qualificazione di non inerenza alle finalità della legge regionale n. 6/73 delle spese effettuate dal Sig. Fiorito a valere sulle somme erogate al Gruppo consiliare, per i fini di cui agli artt. 3 e 3-bis, non contestate dal convenuto nella maggiore entità indicata all’udienza odierna dalla Procura – il medesimo deve essere condannato al risarcimento del danno a favore della Regione Lazio nella misura di euro 1.200.784,31.
Redazione Stato



