Bari “(..) nel “lavoro autonomo” tradizionalmente inteso la libertà del lavoratore è piena e concerne anche la scelta dell’opus, così non avviene nel lavoro a progetto, in cui la definizione della dimensione finalistica verso la quale far convergere in modo coordinato ed organizzato le complessive energie lavorative aggregate pertiene unicamente alla parte (..)”. Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari, seconda sezione, ha bocciato il ricorso del 2011, proposto da Cesvim Academy S.a.s., contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ufficio Provinciale del Lavoro – Direzione Provinciale di Foggia per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di certificazione dei contratti di lavoro presentata in data 7.2.2011.
La ricorrente, società operante nel settore dell’organizzazione di corsi di formazione professionale, realizzati con l’ausilio di docenti collaboratori esterni, aveva impugnato il provvedimento con il quale la Commissione di certificazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia ha rigettato l’istanza di certificazione, ai sensi degli artt. 75 ss. del D. lgs. n. 276/2003, dei contratti di collaborazione a progetto con alcuni docenti.
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