La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Francesco Tizzano, nato a Foggia il 20 gennaio 1972, detenuto in regime di 41-bis, contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
La vicenda riguarda il trattenimento di una missiva destinata al detenuto e bloccata dalla Direzione della Casa di reclusione. Il provvedimento era stato successivamente confermato dal Magistrato di Sorveglianza e dal Tribunale di Sorveglianza.
Secondo quanto emerso dagli atti, all’interno della stessa busta erano presenti due scritti provenienti da persone diverse, nonostante fosse indicato un solo mittente. Inoltre, la corrispondenza conteneva dettagliate informazioni logistiche e geografiche considerate potenzialmente idonee a veicolare comunicazioni criptate.
La difesa aveva sostenuto che gli autori dei due scritti fossero facilmente identificabili nella moglie e nel figlio del detenuto e che tale circostanza non potesse giustificare una misura tanto restrittiva.
La Cassazione ha però ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di sorveglianza. Secondo la Suprema Corte, la presenza di due scritti riconducibili a soggetti differenti all’interno di una missiva formalmente attribuita a un solo mittente rappresentava già un elemento anomalo.
A ciò si aggiungeva il contenuto delle lettere, caratterizzato da indicazioni logistiche e geografiche estremamente dettagliate, considerate potenzialmente utilizzabili per trasmettere messaggi comprensibili soltanto agli interlocutori.
Per la Corte il trattenimento della corrispondenza è risultato conforme alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica previste dalla normativa sul regime detentivo speciale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.



