La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato da Nazario Di Stefano, nato a San Severo il 6 novembre 1962, contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 1° dicembre 2025 quale giudice del rinvio.
La vicenda riguarda una condanna per truffa. La Corte d’Appello aveva rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, confermando inoltre le statuizioni civili.
La difesa aveva contestato la determinazione della pena sostenendo che non fossero stati adeguatamente considerati diversi elementi favorevoli all’imputato, tra cui il ruolo ritenuto marginale nella vicenda, le dimissioni rassegnate nel marzo 2011 e il lungo periodo trascorso in misura cautelare.
Era stata inoltre denunciata un’errata indicazione del danno economico, che secondo il ricorrente sarebbe stato pari a 2.494,80 euro e non ai circa 900 mila euro richiamati nella motivazione.
La Cassazione ha ritenuto tutte le censure generiche e manifestamente infondate.
I giudici hanno ricordato che il giudizio di rinvio riguardava esclusivamente la rideterminazione della pena per il residuo reato di truffa e che la responsabilità dell’imputato era ormai definitiva.
La Suprema Corte ha inoltre escluso qualsiasi incidenza dell’indicazione del valore complessivo degli ordinativi contestati, osservando che la pena era stata parametrata alla specifica truffa contestata, relativa a una fattura di circa 2.495 euro.
Nella motivazione viene ribadita la centralità del ruolo svolto da Di Stefano, dipendente dell’ASL addetto alla gestione dell’area patrimonio, ritenuto in grado di falsificare ordini di acquisto e trovato in possesso di strumenti utilizzati per tali falsificazioni.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.



