Roma – IL componente della Giunta comunale non può prevedere l’esito del giudizio contabile: così nell’inchiesta per falso cade l’imputazione ex articolo 323 Cp.
Il fatto. Giunta e tecnici comunali alla sbarra per falso: l’accusa, grave, è aver nascosto le perdite finanziarie dell’ente per evitare la dichiarazione di “default”. Ma stupore: l’assessore al Bilancio va assolto dall’imputazione di “abuso d’ufficio” perché l’evento del presunto reato ex articolo 323 Cp, vantaggio o danno che sia, non risulta in questo caso una diretta conseguenza della condotta del prevenuto.
È quanto affermato dalla recente sentenza 27604/12, pubblicata dalla sesta sezione penale della Cassazione. Per gli Ermellini ha, dunque, sbagliato il Procuratore della Repubblica a sostenere che l’indebito vantaggio conseguito in modo diretto dall’assessore al Bilancio, che occulti le perdite dell’ente, sarebbe evitare la dichiarazione di dissesto, il conseguente scioglimento del Consiglio comunale, e il corollario di incompatibilità politiche e amministrative che ne sarebbe scaturito.
Il vantaggio, in particolare,- per la Suprema Corte – è rimanere in carica e continuare a percepire l’indennità. Il punto è che il vantaggio non è diretto: l’incompatibilità negli incarichi scatta dopo un giudizio di responsabilità da parte della Corte dei Conti, il cui esito nessuno può prevedere, neanche l’assessore.
Il Procuratore non è riuscito, cioè, a dimostrare la sussistenza del dolo, diretto né eventuale, nella condotta dell’amministratore locale. Quanto allo scioglimento del Consiglio comunale, concludono i giudici, nel caso di mancata approvazione tempestiva del bilancio, il “rompete le righe” è tutt’altro che automatico: sono previste attività e adempimenti che possono portare all’arresto della procedura di scioglimento!
(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo del Foro di Foggia)