L’ACCORDO PER LA SOSPENSIONE DEL MUTUO – Una delle più pregevoli Azioni è stata quella dell’Accordo per la Sospensione del Mutuo . L’Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, a seguito della crisi, firmato il 18 dicembre 2009 dall’ABI e da 13 Associazioni dei consumatori (tra cui Movimento Consumatori) tra le 17 riconosciute, prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi: per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione; nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Le banche aderenti all’iniziativa possono migliorare tali condizioni. La richiesta alla propria banca potrà essere effettuata a partire dal 1° febbraio 2010.
COME USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE, NORME PER I CITTADINI – In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui? Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito. Chi può chiederla? Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi – esclusi gli eredi minori – interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore. Quali sono i finanziamenti interessati? I mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati. Sono inclusi i mutui con ritardi nei pagamenti? Sì, purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi. Dove e quando è possibile presentare la domanda? Presso la propria banca, se ha aderito all’iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011. Cosa chiede la banca al cliente? Il modulo di richiesta accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione. Quali sono gli eventi che consentono di presentare la domanda di sospensione? La perdita dell’occupazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte, documentazione comprovante l’ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo). Quando devono verificarsi gli eventi sfavorevoli? Tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010. Entro quanto tempo la banca attiva la sospensione? La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa. Durante la sospensione maturano gli interessi? Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi. Come posso sapere se la mia banca ha aderito? L’elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate, eventualmente migliorative, è pubblicato sul sito dell’ABI (www.abi.it) oppure ci si può recare presso la Sede Movimento Consumatori più vicina. Dove posso trovare il modulo di domanda per la sospensione? Il modulo per la domanda di sospensione sarà pubblicato sul sito dell’ABI, su quello delle banche aderenti e sarà disponibile presso tutt gli sportelli M.C., a partire dal 1 febbraio 2010. Diversi Istituti di Credito nazionali hanno aderito all’iniziativa: gruppo Intesa San Paolo S.p.A. – Banco di Napoli – Banca Fideuram: Intera rata o quota capitale a scelta dei clienti a eccezione dei mutui che presentano arretrati e dei mutui a tasso variabile, rata costante e durata variabile per i quali è prevista la sola sospensione della rata comprensiva di capitale e interesse. Barclays Bank – Banche del Gruppo Monte dei Paschi di Siena – Banche del Gruppo Credito Fondiario – Banca Popolare di Milano – Banche del Gruppo BancApulia – Banca Mediolanum – Banca Popolare di Puglia & Basilicata: Intera rata, banche del Gruppo Unicredit – Unicredit Banca SpA – Unicredit Banca di Roma – Banche del Gruppo Banca Popolare di Bari: Intera rata o quota capitale. Banche del Gruppo Deutsche Bank – Banca Nazionale del Lavoro : Quota capitale. Per maggiori dettagli e delucidazioni, consigliamo di consultare: sito dell’A.B.I. Www.abi.it, sito del Movimento Consumatori www.movimentoconsumatori.it, a Foggia Via d’Addedda civ.12, a San Severo (sezione provinciale) Via T. Solis,89.
Economia Capitanata, Piano famiglie: accordo per la sospensione dei mutui
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