StatoQuotidiano.it, 14 maggio 2022. “La Suprema Corte ha chiarito che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l’allegazione) autorizzativo della contestazione differita, come avvenuto nel caso di specie, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass. 2015/n. 331; Cass. 2008/n. 2243)“.
Con recente sentenza, la seconda sezione civile del Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello del Comune di Zapponeta (difeso dall’avvocato Francesco Le Noci) contro un privato (con il patrocinio dell’avv. Vito Antonio Miccolis) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso privato contro un verbale di accertamento (…) del 19 gennaio 2020 emesso a suo carico dal Comando di Polizia Locale di Zapponeta.
Il privato è stato condannato a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizi.
I FATTI
L’uomo aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia avverso il verbale di accertamento (…) del 19 gennaio 2020 emesso a suo carico dal Comando di Polizia Locale di Zapponeta per violazione dell’art. 142 co. 8 del Codice della Strada, eccependo tra l’altro, tra i motivi a sostegno dell’opposizione, l’omessa contestazione immediata della violazione. Il Comune di Zapponeta si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione.
“Nel caso di specie – è riportato nella sentenza del tribunale di Foggia – , il decreto prefettizio n. 24869/2018/AREA III del 12.06.2018, integrato in data 10.09.2019 con il decreto n. 35483/Area III del 7.08.2019, individua precisamente il tratto di strada in
questione tra le strade in cui è consentito, ai sensi dell’art. 4 d.l. 121/02 sopra richiamato, l’utilizzo di dispositivi di controllo a distanza per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità (cfr. decreto prefettizio in atti, nel quale si legge: “..si autorizza … l’installazione delle postazioni fisse, per il controllo elettronico della velocità con contestazione differita sulla S.P. 141 delle Saline, tratto extraurbano, al Km. 18+350 direzione sud ed al Km. 19+650 direzione nord del Comune di Zapponeta”)“.